Premi di produttività detassati anche nel 2012

E’ confermata anche per il 2012 la detassazione delle somme erogate ai dipendenti del settore privato in relazione a premi di produttività, consistente nell’assoggettamento di tali somme ad un’imposta sostitutiva pari al 10% fino ad un importo massimo che sarà indicato con apposito decreto attuativo. Rinnovato anche lo sgravio contributivo di tali somme. E’ quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2012 (Legge n. 183 del 12.11.2011).



La proroga della detassazione dei premi di produttività

La Legge di Stabilità 2012 (art. 33, comma 12) ha prorogato fino al 31.12.2012 la detassazione dei premi di produttività dei dipendenti del settore privato con determinati requisiti, agevolazione introdotta inizialmente dal D.L. n. 93/2008 e poi prorogata di anno in anno fino al 2011.
L’agevolazione prevede l’assoggettamento delle somme erogate in denaro a titolo di premi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ad un’imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali.
Un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, di prossima emanazione (vedi lo speciale del 22.06.2012 aggiornato al D.p.c.m. del 23/3/2012 con cui sono stati fissati i nuovi limiti di detassazione) , stabilirà:

  • l’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva;
  • il limite massimo di reddito dell’anno 2011 oltre il quale non si può fruire dell’agevolazione per il 2012.

L’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta, ma il lavoratore può decidere di rinunciare all’agevolazione qualora sia meno conveniente dell’applicazione della tassazione ordinaria.

L’agevolazione negli anni precedenti

In attesa del suddetto Decreto di attuazione, si ricorda che, negli anni precedenti, le condizioni richieste per fruire dell’agevolazione in esame erano le seguenti:

  • periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008:
    • somme erogate per lavoro straordinario, lavoro supplementare o in base a clausole elastiche, incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa;
    • limite massimo di reddito dell’anno precedente (2007) oltre il quale non si poteva fruire dell’agevolazione per il 2008: € 30.000;
    • importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva: € 3.000 al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva ed al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie;
  •  anno 2009:
    • solo somme erogate per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa;
    • limite massimo di reddito dell’anno precedente (2008) oltre il quale non si poteva fruire dell’agevolazione per il 2009: € 35.000;
    • importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva: € 6.000 al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva ed al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie;
  • anno 2010:
    • solo somme erogate per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa;
    • limite massimo di reddito dell’anno precedente (2009) oltre il quale non si poteva fruire dell’agevolazione per il 2010: € 35.000;
    • importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva: € 6.000 al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva ed al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie;
  • anno 2011:
    • solo somme erogate per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa;
    • limite massimo di reddito dell’anno precedente (2010) oltre il quale non si poteva fruire dell’agevolazione per il 2011: € 40.000;
    • importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva: € 6.000 al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva ed al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

Ulteriori misure riguardanti le somme per incremento di produttività

La Legge di Stabilità 2012, inoltre:

  • ha confermato anche per il 2012 lo sgravio dei contributi dovuti sia dal datore di lavoro che dal lavoratore dipendente in relazione alle somme erogate a titolo di premi di produttività (art. 33, comma 14);
  • ha stabilito che, per l’anno 2012, ciascuna Regione può riconoscere una deduzione IRAP per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato per incremento di produttività in attuazione degli accordi collettivi aziendali o territoriali (art. 22, comma 7).


Aggiornata il: 22/11/2011