Contante: i nuovi limiti previsti dal Decreto “Salva Italia” e la comunicazione delle violazioni

Con il Decreto c.d. “Salva Italia” il legislatore ha ridotto, a decorrere dal 6.12.2011, ad un importo pari o superiore a € 1.000 il limite relativo all’utilizzo del denaro contante, all’emissione di assegni “trasferibili” (o “liberi”) ed al saldo dei libretti di deposito al portatore.


Ecco in dettaglio i nuovi limiti previsti dal Decreto “Salva Italia”:

  • è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a € 1.000;
  • gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
  • gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a € 1.000;
  • il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a € 1.000;
  • i libretti con saldo pari o superiore a € 1.000 devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a € 1.000, entro il 31.3.2012. In caso di violazione, alle consuete sanzioni amministrative pecuniarie, il legislatore ha precisato che è prevista una sanzione pari al saldo del libretto qualora questo risulti inferiore a € 3.000.

La comunicazione delle violazioni

In sede di conversione in legge, il legislatore, tra le varie modifiche al testo, ha inoltre stabilito una moratoria per le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6.12.2011 ed il 31.01.2012.

E’ previsto, inoltre, che le violazioni relative all’utilizzo del denaro contante, nonché quelle in materia di assegni “liberi” e libretti al portatore, dovranno essere comunicate dagli intermediari finanziari e dai professionisti che ne vengono a conoscenza, entro 30 giorni, al MEF (ovvero, alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato) per la contestazione e gli altri adempimenti. Queste ultime, quindi, procederanno all’immediata comunicazione dell’infrazione all’Agenzia delle Entrate, che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.

Si segnala, infine, a decorrere dall’1.1.2012, la previsione di un ulteriore obbligo in capo agli operatori finanziari (quali banche, Poste Italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, ecc..) con riguardo ai rapporti con essi intrattenuti. Questi sono obbligati a comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti; le informazioni relative ai rapporti e l’importo delle operazioni.


Aggiornata il: 30/12/2011