Saldo 2011 e 1° acconto 2012: i termini di versamento per UNICO 2012

In vista dell’imminente appuntamento con le scadenze di versamento delle imposte risultanti da UNICO 2012 a titolo di saldo 2011 e 1° acconto 2012, riepiloghiamo tali termini, che possono variare a seconda che il contribuente:

  • abbia un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare o non coincidente con l’anno solare;
  • sia titolare di partita Iva o non titolare di partita Iva.


Soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare

Secondo quanto disposto dalle istruzioni alla compilazione del Mod. UNICO 2012, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi relative al saldo 2011 ed al 1° acconto 2012 devono essere versate:

  • entro il 18 giugno 2012 (il 16 giugno, infatti, cade di sabato ed il 17 giugno cade di domenica);
  • entro il 18 luglio 2012 (ossia 30 giorni dal 18 giugno), con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Soggetti con periodo d’imposta NON coincidente con l’anno solare

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, invece, il termine di versamento è legato alla data di approvazione del bilancio.
In particolare:

  • se il bilancio è approvato entro i 120 gg. dalla chiusura del periodo d’imposta: versamento delle imposte entro il giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta;
  • se il bilancio è approvato oltre i 120 gg. dalla chiusura del periodo d’imposta, ma entro il termine straordinario di 180 gg.: versamento delle imposte entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
  • se il bilancio NON è approvato entro il termine ordinario di 120 gg. dalla chiusura del periodo d’imposta: versamento delle imposte entro il giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta;
  • se il bilancio NON è approvato entro il termine straordinario di 180 gg. dalla chiusura del periodo d’imposta: versamento delle imposte entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio.

Rateizzazione per i titolari di partita Iva

I contribuenti possono optare per la rateizzazione, suddividendo il debito d’imposta in un numero definito di rate. Il numero massimo di rate e la loro scadenza variano a seconda che il contribuente sia titolare o no di partita IVA e sulla base della data del 1° versamento.
I soggetti titolari di partita IVA devono versare:

  • la 1° rata entro il 18 giugno 2012, ovvero entro il 18 luglio 2012 con maggiorazione dello 0,40%;
  • le rate successive entro il giorno 16 di ciascun mese, purché l’ultima rata sia versata a novembre. Ogni singola rata successiva alla prima deve essere aumentata di un importo a titolo di interessi pari al 4% annuo, e quindi pari allo 0,33% mensile.

Rateizzazione per i NON titolari di partita Iva

I soggetti non titolari di partita IVA devono versare:

  • la 1° rata entro il 18 giugno 2012, ovvero entro il 18 luglio 2012 con maggiorazione dello 0,40%;
  •  le rate successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese, purché l’ultima rata sia versata a novembre. Anche in questo caso, la rateizzazione comporta l’applicazione dell’interesse in misura pari allo 0,33% mensile.

Modalità di versamento

Per il versamento delle imposte va obbligatoriamente utilizzato il Modello F24, riportando gli appositi codici tributo che distinguono il versamento.
La presentazione di tale modello deve avvenire in modo diverso a seconda che il contribuente sia o meno titolare di partita IVA:

  • i soggetti non titolari di partita IVA possono presentare il Mod. F24 cartaceo presso un qualsiasi istituto di credito convenzionato ubicato nel territorio italiano, concessionario o agenzia postale abilitata; nulla vieta a tali soggetti, tuttavia, di avvalersi delle modalità telematiche;
  • i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati, invece, a presentare il Mod. F24 in via telematica:
    • direttamente, utilizzando:
      • il servizio telematico Fisconline o Entratel, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
      •  il servizio “Home banking/Remote Banking”, messo a disposizione dalla banca presso la quale il contribuente detiene il conto corrente;
    • tramite un intermediario abilitato, utilizzando:
      •  il servizio telematico Entratel;
      •  il servizio “Home banking/Remote Banking”.

Aggiornata il: 16/05/2012