Contributi IVS Artigiani e Commercianti 2016 a quota 23,10%

I soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti devono versare, per ogni periodo d’imposta, i contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) propri, nonché a favore dei loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori).
Con la Circolare Inps n. 15 del 29 gennaio 2016, sono state rese note le misure di tali contributi per l'anno 2016. Anche quest'anno, le aliquote contributive sono aumentate dello 0,45% rispetto allo scorso anno per effetto di quanto previsto dalla Manovra Monti, giungendo quindi a quota 23,10%. Minimale e massimale di reddito, invece, non sono stati modificati.
Resta fermo lo sconto del 50% riservato agli esercenti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto, e quello del 3% previsto per i coadiuvanti e coadiutori con meno di 21 anni. E' confermata, per i soli iscritti alla gestione dei Commercianti, la maggiorazione dello 0,09% ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Resta fermo anche il contributo di 0,62 euro mensili per le prestazioni di maternità.
 


Contributi IVS Artigiani e Commercianti 2016: le aliquote

Le nuove aliquote 2016 dovute dagli iscritti alle Gestione IVS Artigiani e Commercianti sono pari a:
  • 23,10% per gli artigiani;
  • 23,19% per i commercianti (per questi soggetti è, infatti, prevista una maggiorazione dello 0,09% ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale).
Per i collaboratori di età inferiore a 21 anni che lavorano prevalentemente all’interno dell’impresa artigiana o commerciante, continua ad applicarsi l’agevolazione consistente nella riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote contributive, valida fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni.
Per essi, pertanto, le aliquote sono pari a:
  • 20,10% per gli artigiani;
  • 20,19% per i commercianti.
Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell’Inps, resta valida anche quest’anno la riduzione del 50% dei contributi dovuti.
E’ dovuto, in ogni caso, un ulteriore contributo per le prestazioni di maternità nella misura di € 0,62 mensili (= € 7,44 annui). 
 

Contributi IVS Artigiani e Commercianti 2016: minimale e massimale inalterati

Non sono stati modificati, rispetto allo scorso anno, il minimale ed il massimale di reddito, che quindi restano pari alle seguenti misure:
  • € 15.548 il minimale di reddito;
  • € 76.872 (frazionabile in ragione mensile) per i soggetti iscritti alla Gestione Inps anteriormente al 01.01.1996 o che possono far valere anzianità contributiva al 31.12.1995;
  • € 100.324 (non frazionabile in ragione mensile) per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995.
Va, infatti, ricordato che la disciplina dei contributi IVS di artigiani e commercianti si caratterizza per la previsione di un reddito minimo annuo (c.d. “minimale”), sul quale deve essere versato, in ogni caso, un contributo minimo obbligatorio fisso, che si calcola applicando le aliquote prima indicate all'importo del minimale di reddito (€ 15.548).
Nel caso in cui il reddito d’impresa superi, poi, tale livello minimo, devono essere versati anche i contributi variabili sulla quota di reddito eccedente il minimale e fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile. In particolare:
  • sulla quota di reddito che supera il minimale di € 15.548 e fino al limite di retribuzione annua pensionabile di € 46.123, si applicano le aliquote contributive prima indicate;
  • sull'ulteriore eventuale quota eccedente il limite di retribuzione annua pensionabile di € 46.123 e fino al massimale di reddito annuo imponibile pari a € 76.872 (o € 100.324), le aliquote contributive sono innalzate anche quest’anno di un punto percentuale, divenendo pari a:
    • 24,10% per gli artigiani;
    • 24,19% per i commercianti;
    • 21,10% per i collaboratori artigiani di età inferiore a 21 anni;
    • 21,19 per i collaboratori commercianti di età inferiore a 21 anni.

 

Contributi IVS Artigiani e Commercianti 2016: modalità e termini di versamento

Il pagamento dei contributi IVS 2016 dovuti da artigiani e commercianti sul minimale di reddito deve essere effettuato, tramite modello F24, in quattro rate aventi le seguenti scadenze:
  • 1a rata: 16 maggio 2016;
  • 2a rata: 22 agosto 2016;
  • 3a rata: 16 novembre 2016;
  • 4a rata: 16 febbraio 2017.
Gli acconti dei contributi 2016 eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere, invece, versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, cioè:
  • entro il 16 giugno 2016 (o 18 luglio 2016 con maggiorazione dello 0,40%), a titolo di 1a rata di acconto 2016 (50% dell'acconto totale);
  • entro il 30 novembre 2016, a titolo di 2a rata di acconto 2016 (restante 50% dell'acconto totale).
L’eventuale saldo andrà versato in sede di UNICO 2017, quindi entro il 16 giugno 2017 (o 17 luglio 2017 con maggiorazione dello 0,40%).
 
Si ricorda che già dal 2013 l'Inps non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta.
Le informazioni potranno, infatti, essere prelevate dal "Cassetto previdenziale artigiani e commercianti", sezione “Dati del mod. F24”, all'interno dei "Servizi on line" del sito INPS.
 


Aggiornata il: 08/03/2016