Autotrasportori, rimodulato il taglio alle deduzioni forfetarie 2015

Con il comunicato stampa del 2 luglio 2015, l’Agenzia delle Entrate aveva confermato la proroga, anche per il 2015, delle agevolazioni per gli autotrasportatori, in particolare:
  • della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa 2014 delle spese non documentate sostenute per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore;
  • del credito d’imposta per il recupero (in compensazione mediante modello F24) di quanto versato a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile (RC auto) sui veicoli.
La deduzione forfetaria di spese non documentate, tuttavia, era stata notevolmente ridotta rispetto allo scorso anno.
 
Ora, invece, con il comunicato stampa del 6 agosto scorso, che sostituisce il precedente del 2 luglio, le Entrate informano che, su disposizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, viene recuperato in parte il taglio alle deduzioni forfetarie con riguardo ai redditi 2014.
 
 


Autotrasportatori: deduzione forfetaria di spese non documentate

L’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, prevede, per le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, una deduzione forfetaria dal reddito per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore. La deduzione è diversa a seconda che il trasporto sia effettuato nella Regione o nelle Regioni confinanti o oltre tale ambito.
La deduzione è riconosciuta anche ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e alle imprese di autotrasporto merci che siano:
  • in contabilità semplificata;
  • in contabilità ordinaria per opzione.
Sono, pertanto, escluse le imprese in contabilità ordinaria per obbligo (come le società di capitali).
La misura dell’agevolazione può essere modificata nel corso degli anni, tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell’adeguamento ISTAT. Tuttavia, dal 2008 al 2014, la misura è rimasta sempre invariata e pari, precisamente a:
  • € 56,00 per le spese non documentate sostenute nel periodo d'imposta precedente per i trasporti effettuati dall'imprenditore all'interno della Regione e delle Regioni confinanti (35% di tale importo per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, cioè € 19,60);
  • € 92,00 per le spese non documentate sostenute nel periodo d'imposta precedente per i trasporti effettuati oltre questo ambito.
Per quest'anno, invece, il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 2 luglio scorso aveva annunciato che sarebbe stato deducibile in UNICO 2015 un importo pari a:
  • € 18,00 (anziché € 56,00) per le spese non documentate sostenute nel periodo d'imposta 2014 per i trasporti effettuati dall'imprenditore all'interno della Regione e delle Regioni confinanti. Resta fermo che la deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per gli stessi trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti, cioè in questo caso pari a € 6,30 (anziché € 19,60);
  • € 30,00 (anziché € 92,00) per le spese non documentate sostenute nel periodo d'imposta 2014 per i trasporti effettuati oltre questo ambito.
 
Invece, con il comunicato stampa del 6 agosto 2015, che sostituisce il precedente del 2 luglio, le Entrate hanno reso noto che, su disposizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, cambiano ancora le deduzioni forfetarie spettanti agli autotrasportatori, recuperando in parte il taglio subito con riguardo ai redditi 2014. In particolare, in sostituzione delle misure riportate nel comunicato precedente, gli importi delle deduzioni forfetarie spettanti per il periodo d’imposta 2014 (UNICO 2015) sono ora i seguenti:
  •  € 44 (anziché € 18) per i trasporti all’interno della regione e delle regioni confinanti. Per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, l'importo della deduzione è pari a € 15,40 (anziché € 6,30);
  • € 73 (anziché € 30) per i trasporti effettuati oltre tale ambito.
Si osserva, quindi, come quest'anno ci sia stata inizialmente una forte riduzione degli importi spettanti, poi parzialmente recuperata grazie alla recente decisione del MEF di rimodulare tale taglio.
 
 
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI C/TERZI
Deduzione forfetaria di spese non documentate
per trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore
(art. 66, comma 5, del T.u.i.r.)
Tipo di trasporti effettuati
Deduzione forfetaria in unico 2014
Deduzione forfetaria in unico 2015 (comunicato stampa 02.07.2015,
NON PIù VALIDO)
Deduzione forfetaria in unico 2015 (comunicato stampa 06.08.2015,
sostitutivo del precedente)
All'interno del Comune
€ 19,60
€ 6,30
€ 15,40
Oltre il Comune,
ma entro la Regione o
le Regioni confinanti
€ 56
€ 18,00
€ 44,00
Oltre tale ambito
€ 92
€ 30,00
€ 73,00
 
Si precisa che la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Ad esempio, se un autotrasportatore usufruisce per un giorno della deduzione per i viaggi fuori dal Comune in cui ha sede l'impresa, non può beneficiare anche della deduzione per i viaggi all'interno del Comune, anche se nell'arco della stessa giornata ha effettuato più viaggi.
All'interno del modello UNICO 2015, l'importo complessivo spettante in deduzione va indicato all'interno dei seguenti righi:
 
IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA
Impresa individuale
Rigo RG22, col. 8, con evidenza anche a col. 4 (per i trasporti effettuati oltre il Comune) e a col. 5 (per i trasporti effettuati entro il Comune) di UNICO PF 2015 (3° fascicolo)
Società di persone
Rigo RG22, col. 9, con evidenza anche a col. 5 (per i trasporti effettuati oltre il Comune) e a col. 6 (per i trasporti effettuati entro il Comune) di UNICO SP 2015
IMPRESE IN CONTABILITA' ORDINARIA PER OPZIONE
Impresa individuale
Rigo RF55, codice "99", di UNICO PF 2015
Società di persone
Rigo RF55, codice "99", di UNICO SP 2015

Autotrasportatori: credito d'imposta per recupero contributo SSN

Resta confermata, invece, anche per il 2015 la possibilità, per le imprese di autotrasporto in conto terzi o in conto proprio, di beneficiare di un credito d’imposta per il recupero di quanto versato a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile (RC auto). Questo beneficio è stato introdotto dalla Legge n. 266/2005 ed è stato successivamente prorogato negli anni.
In particolare, le imprese di autotrasporto possono utilizzare in compensazione nell'anno 2015, fino ad un importo massimo di € 300 a veicolo, le somme versate nel 2014 a titolo di contributo al SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci, aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
Le imprese di autotrasporto merci possono utilizzare il contributo al SSN in compensazione dei versamenti di qualunque imposta (IVA, ritenute, ecc.). La compensazione di tali somme non concorre al limite di € 700.000.
L’agevolazione prevista dalla L. n. 266/2005 è utilizzabile esclusivamente in compensazione di altri tributi nel modello F24, utilizzando il codice tributo “6793” (anno di riferimento "2015", cioè l'anno in cui è effettuata la compensazione ) e deve essere poi indicata nel modello UNICO (UNICO 2016 per il contributo SSN versato nel 2014 e portato in compensazione nel 2015), all'interno del quadro RU.
Le somme utilizzate in compensazione non rilevano ai fini Irpef/Ires e non concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini Irap.
 
  
Imprese interessate
AGEVOLAZIONE
Imprese DI AUTOTRASPORTI
(C/TERZI o c/proprio)
Utilizzo in compensazione nel 2015, mediante Mod. F24 (codice tributo "6793"), dei contributi SSN pagati nel 2014 sui premi RC auto fino a € 300 per ciascun veicolo di massa complessiva ≥ 11,5 ton.
(Il credito d’imposta fruito nel 2015 dovrà essere poi indicato il prossimo anno nell’apposita sezione del Quadro RU del modello UNICO 2016)


Aggiornata il: 08/09/2015