730/2016: correzione con modello integrativo o UNICO-PF 2016

Il contribuente che ha regolarmente presentato il modello 730/2016 entro i termini previsti (7 luglio 2016, ovvero 22 luglio per i contribuenti che hanno fruito della proroga quest'anno), ma successivamente si è accorto di aver commesso alcuni errori od omissioni nella predisposizione del modello la cui correzione o integrazione comporti un risultato a suo favore o favore del fisco, ha la possibilità di presentare:
  • il modello UNICOPF 2016 → entro il 30 settembre 2016; 
  • il modello 730/2016 integrativo→ entro il 25 ottobre 2016.
In questo approfondimento trattiamo questi aspetti.
 
 


730/2016 e UNICOPF/2016

Se il contribuente ha presentato una dichiarazione con maggiori redditi o minori detrazioni/deduzioni; è possibile presentare il modello UNICOPF 2016, anzichè utilizzare il modello 730 integrativo.
Se si utilizza il modello UNICOPF, entro il 30 settembre 2016, si deve trasmettere una "dichiarazione correttiva nei termini" barrando l'apposita casella nel frontespizio.
Le imposte da trattenere o da versare vanno indicate:
  • rigo RB 11 : cedolare secca;
  • rigo RN 42: irpef
  • rigo RV 6: addizionale regionale;
  • rigo RV 14: saldo 2015 addizionale comunale;
  • rigo RV 17: acconto 2016 addizionale comunale.
Il modello correttivo nei termini,può essere presentato anche nel caso di integrazione/rettifica a favore del Fisco.
 
 

730/2016 integrativo: presentazione in caso di correzioni a favore del contribuente

Il modello 730/2016 integrativo non è altro che un nuovo modello 730/2015 in cui va compilata l’apposita casella “730 integrativo” inserita nel frontespizio del modello indicando uno dei codici specificatamente previsti dalle istruzioni al modello per ciascuna delle tre seguenti casistiche:
  • integrazioni o correzioni da cui derivi un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata - codice 1;
  • modifica/integrazione dei soli dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio - codice 2;
  • integrazioni o correzioni da cui derivi sia un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata, che la correzione dei dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio - codice 3.
Si deve trattare, quindi, di correzioni a favore del contribuente.
 
 

730/2016 integrativo: soggetti a cui va presentato

Il modello 730/2016 – “integrativo” deve essere presentato sempre ad un CAF o ad un professionista abilitato, anche se il mod. 730/2016 originario era stato presentato autonomamente (possibilità offerta dalla dichiarazione precompilata).
Se il modello integrativo viene presentato:
  • allo stesso Caf o allo stesso professionista abilitato a cui è stato presentato il modello originario, è necessario esibire solo la documentazione relativa all’integrazione effettuata;
  • ad un Caf o a un professionista abilitato diverso da quello a cui è stato presentato il modello originario, o nel caso in cui il 730 originario sia stato presentato al sostituto d’imposta, è necessario esibire tutta la documentazione.
 


Aggiornata il: 02/08/2016