Geometri: contributo integrativo al 5%

I geometri iscritti alla CIPAG, pertanto, dovranno indicare la nuova misura del contributo nelle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015.
E' rimasta invece fissa al 4% la misura del contributo per le prestazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'elenco predisposto dall'ISTAT e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10.09.2014 (è possibile scaricare l'elenco in calce all'articolo).


Contributi geometri

I geometri iscritti alla CIPAG versano:
  • il contributo soggettivo, in misura percentuale sul reddito professionale Irpef dell’anno precedente, con un minimo comunque dovuto. La percentuale si riduce al 3,5% oltre un determinato limite reddituale fissato anno per anno (si veda a tal proposito la tabella riportata sotto);
  • il contributo integrativo, in misura percentuale sul volume d’affari ai fini Iva (prodotto nell’anno precedente) con un minimo comunque dovuto;
  • il contributo di maternità quantificato di anno in anno.
Si riporta di seguito la tabella delle aliquote del contributo soggettivo e integrativo minimi e del contributo di maternità dal 2007:
 
Anno
Contri. Sogg. minimo
% Contr. Sogg.
Limite reddituale 3,5 %
Contr. Integrativo Minimo
% Contr. Integr.
Contr. Maternità
2007
1.750 €
10%
130.000
700 €
4%
4 €
2008
1.750 €
10,50%
132.600
700 €
4%
20 €
2009
2.000 €
10,50%
134.900
800 €
4%
20 €
2010
2.000 €
11%
139.250
800 €
4%
22 €
2011
2.250 €
11%
140.300
900 €
4%
17 €
2012
2.250 €
11,50%
142.450
900 €
4%
17 €
2013
2.500 €
11,50%
146.300
1.000 €
4%
22 €
2014
2.500 €
12%
150.700
1.000 €
4%
21 €
2015
2.750 €
13%
152.350
1.375 €
5%
15 €
4%

 
 
 

Aumento contributo integrativo 2015

Come evidenziato nella tabella riportata sopra, il contributo integrativo è aumentato dal 4 al 5% a partire dal 1° gennaio 2015. E' rimasto al 4% solo per le prestazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, indicate nell'elenco predisposto dall'ISTAT e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10.09.2014.
 
Si ricorda che il contributo integrativo va indicato in fattura dal geometra, ed esso:
  • concorre a formare la base imponibile Iva;
  • non è soggetto ad Irpef e quindi non costituisce base imponibile ai fini del calcolo della ritenuta d'acconto.
Pertanto a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2015, deve essere applicata la nuova misura del contributo integrativo.
 


Aggiornata il: 17/02/2015