Geometri: contributo integrativo al 5%
I geometri iscritti alla CIPAG, pertanto, dovranno indicare la nuova misura del contributo nelle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015.
E' rimasta invece fissa al 4% la misura del contributo per le prestazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'elenco predisposto dall'ISTAT e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10.09.2014 (è possibile scaricare l'elenco in calce all'articolo).
Contributi geometri
I geometri iscritti alla CIPAG versano:
- il contributo soggettivo, in misura percentuale sul reddito professionale Irpef dell’anno precedente, con un minimo comunque dovuto. La percentuale si riduce al 3,5% oltre un determinato limite reddituale fissato anno per anno (si veda a tal proposito la tabella riportata sotto);
- il contributo integrativo, in misura percentuale sul volume d’affari ai fini Iva (prodotto nell’anno precedente) con un minimo comunque dovuto;
- il contributo di maternità quantificato di anno in anno.
Si riporta di seguito la tabella delle aliquote del contributo soggettivo e integrativo minimi e del contributo di maternità dal 2007:
Anno
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Contri. Sogg. minimo
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% Contr. Sogg.
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Limite reddituale 3,5 %
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Contr. Integrativo Minimo
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% Contr. Integr.
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Contr. Maternità
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2007
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1.750 €
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10%
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130.000
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700 €
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4%
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4 €
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2008
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1.750 €
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10,50%
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132.600
|
700 €
|
4%
|
20 €
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2009
|
2.000 €
|
10,50%
|
134.900
|
800 €
|
4%
|
20 €
|
2010
|
2.000 €
|
11%
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139.250
|
800 €
|
4%
|
22 €
|
2011
|
2.250 €
|
11%
|
140.300
|
900 €
|
4%
|
17 €
|
2012
|
2.250 €
|
11,50%
|
142.450
|
900 €
|
4%
|
17 €
|
2013
|
2.500 €
|
11,50%
|
146.300
|
1.000 €
|
4%
|
22 €
|
2014
|
2.500 €
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12%
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150.700
|
1.000 €
|
4%
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21 €
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2015
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2.750 €
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13%
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152.350
|
1.375 €
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5%
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15 €
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4%
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Aumento contributo integrativo 2015
Come evidenziato nella tabella riportata sopra, il contributo integrativo è aumentato dal 4 al 5% a partire dal 1° gennaio 2015. E' rimasto al 4% solo per le prestazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, indicate nell'elenco predisposto dall'ISTAT e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10.09.2014.
Si ricorda che il contributo integrativo va indicato in fattura dal geometra, ed esso:
- concorre a formare la base imponibile Iva;
- non è soggetto ad Irpef e quindi non costituisce base imponibile ai fini del calcolo della ritenuta d'acconto.
Pertanto a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2015, deve essere applicata la nuova misura del contributo integrativo.