Come compensare in F24 le ritenute di acconto e i rimborsi 730

Per favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, l'art. 15 del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014) ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i sostituti d'imposta devono recuperare:
  • le somme rimborsate ai dipendenti sulla base dei prospetti di liquidazione dei modelli 730 esclusivamente mediante compensazione in F24 (non più attraverso operazioni di compensazione "interna" di ritenute);
  • gli eventuali versamenti di ritenute o di imposte sostitutive effettuati in misura superiore a quella dovuta scomputandoli in compensazione in F24 dai versamenti successivi.
A tal fine, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015, ha istituito gli appositi codici tributo che i sostituti d'imposta dovranno utilizzare.

Di recente, con la Risoluzione n. 7/E del 28.01.2016, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che, ai sostituti d’imposta che hanno versato le ritenute di competenza dei mesi da gennaio a marzo 2015 non adeguandosi alla nuova disciplina, cioè esclusivamente in compensazione con F24, e hanno omesso e/o presentato tardivamente il modello di pagamento a saldo zero, non si applicheranno sanzioni.



Rimborsi da 730 erogati: come recuperarli

Per recuperare le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione dei modelli 730, i sostituti d’imposta devono portare tali somme in compensazione in F24 utilizzando i seguenti 3 codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 13/E/2015:
 
INDICAZIONE NEL MODELLO F24 DEI RIMBORSI DA 730 EROGATI
E DA RECUPERARE
Codice tributo
Sezione del modello F24
1631
(Imposte erariali)
Sezione "Erario"
3796
(Addizionale regionale all'Irpef)
Sezione "Regioni"
3797
(Addizionale comunale all'Irpef)
Sezione "Imu e altri tributi locali"

Eccedenze di ritenute e di imposte sostitutive: come recuperarle

I sostituti d’imposta che abbiano versato ritenute, imposte sostitutive o somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in misura superiore rispetto a quanto effettivamente dovuto, devono recuperare tali eccedenze esclusivamente scomputandole in compensazione in F24 dai successivi versamenti, utilizzando i seguenti 5 codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 13/E/2015:
 
 
INDICAZIONE NEL MODELLO F24 DELLE ECCEDENZE VERSATE DA SCOMPUTARE IN COMPENSAZIONE DAI VERSAMENTI SUCCESSIVI
Codice tributo
Sezione del modello F24
1627
(Ritenute da lavoro dipendente e assimilati versate in eccesso)
Sezione "Erario"
1628
(Ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi versate in eccesso)
Sezione "Erario"
1629
(Ritenute su redditi di capitale e imposte sostitutive su redditi di capitale e diversi  
versate in eccesso)
Sezione "Erario"
1669
(Addizionale regionale all'Irpef trattenuta versata in eccesso)
Sezione "Regioni"
1671
(Addizionale comunale all'Irpef trattenuta versata in eccesso)
Sezione "Imu e altri tributi locali"
 

Crediti d'imposta corrisposti: come recuperarli

I sostituti d'imposta, infine, per recuperare quanto corrisposto ai percipienti a titolo di:
  • credito d'imposta per famiglie numerose;
  • credito d'imposta per canoni di locazione;
  • credito d’imposta per le ritenute IRPEF sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo dalle imprese navali che usufruiscono dei benefici di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 457/1997;
dovranno portare tali somme in compensazione nel modello F24 utilizzando i seguenti 3 codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 13/E/2015:
 
 
INDICAZIONE NEL MODELLO F24 DEI CREDITI D'IMPOSTA CORRISPOSTI
Codice tributo
Sezione del modello F24
1632
(Credito d'imposta per famiglie numerose)
Sezione "Erario"
1633
(Credito d'imposta per canoni di locazione)
Sezione "Erario"
1634
(Credito d'imposta per ritenute IRPEF su retribuzioni e compensi al personale di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. N. 457/1997)
Sezione "Erario"
 

Ritenute di gennaio, febbraio e marzo 2015: niente sanzioni per gli errori

Se da un lato, con la Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015, l'Agenzia delle Entrate aveva istituito gli appositi codici tributo per consentire che già le prime operazioni di compensazione, in scadenza al 16 febbraio 2015, avvenissero secondo le nuove disposizioni, dall'altro però erano subentrate alcune problematiche relative al non altrettanto tempestivo adeguamento dei software gestionali alla nuova disposizione.

Ne è derivato che alcuni sostituti hanno applicato le previgenti modalità, in particolare, indicando nel modello di pagamento F24 le ritenute a debito al netto delle restituzioni ai dipendenti, con l’intenzione di far emergere successivamente la compensazione effettuata con la presentazione tardiva di una delega di pagamento a saldo zero, oppure direttamente nella dichiarazione modello 770/2016.

Con la recente Risoluzione n. 7/E/2016, le Entrate, tenendo conto del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede (articolo 10, comma 3, della legge 212/2000), hanno affermato che ai sostituti d’imposta che hanno versato le ritenute di competenza dei mesi da gennaio a marzo 2015 non adeguandosi alla nuova disciplina prevista dall'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2014, cioè esclusivamente in compensazione con F24, e hanno omesso e/o presentato tardivamente il modello di pagamento a saldo zero, non si applicheranno sanzioni.

Ciò vale sia nell’ipotesi in cui i sostituti abbiano inteso evidenziare la compensazione solo nel modello 770/2016, sia nell’ipotesi in cui abbiano presentato tardivamente o presenteranno un nuovo modello F24 a saldo zero entro il termine di presentazione del modello 770/2016 (1° agosto 2016).

La stessa Risoluzione ricorda che, a seguito della Legge di Stabilità 2016, dal 1° gennaio 2016 si applica la norma di cui all'articolo 15, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, introdotta dall'art. 15 del D.Lgs. n. 158/2015 (riforma delle sanzioni tributarie), e che prevede che “per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi”.

Si evidenzia che l’inapplicabilità delle sanzioni riguarda esclusivamente i casi in cui:

  • la non corretta esposizione della compensazione delle ritenute è relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015;
  • le ritenute dovute siano state correttamente versate;
  • la compensazione effettuata risulti dal mod. 770/2016, ovvero da un mod. F24 “a zero”.

 


Aggiornata il: 09/02/2016