Iva biglietti aerei: come contabilizzare i voli

L’internazionalizzazione ha comportato l’incremento degli spostamenti, per scopi lavorativi, di persone che si muovono in giro per il mondo col fine di valutare nuovi mercati e nuove opportunità. Sempre più spesso capita quindi di trovarsi di fronte alla contabilizzazione di un biglietto aereo.

Registrare una fattura riferita all’acquisto di un volo aereo richiede, in prima battuta, la ricerca della nazionalità del vettore: è necessario conoscere la partita IVA del soggetto che emette la fattura oltre che la tratta di riferimento.

L’acquisto di biglietti aerei per il trasporto di passeggeri comporta un distinto trattamento IVA a seconda che trattasi di voli nazionali o internazionali; ricordiamo inoltre che dal 1° gennaio 2019, tali operazioni, se fatturate da un soggetto passivo non residente (o non stabilito) e soggette a registrazione, dovranno essere incluse nell’esterometro.



Biglietti aerei: indetraibilità IVA 2019

Secondo quanto previsto dall’ 19 bis.1, lettera e) del DPR 633/1972, “salvo che formino oggetto dell’attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni di trasporto di persone”. Pertanto, la società italiana che acquista un volo aereo non potrà portare in detrazione l’IVA assolta sull’acquisto (indetraibilità oggettiva), poiché la prestazione di trasporto s’intende effettuata a beneficio del singolo passeggero e non nei confronti del soggetto passivo IVA acquirente.

Si ricorda che, in linea generale, l’aliquota IVA applicata per il trasporto aereo di persone è del 10%, così come previsto dal n. 127-novies), Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972.

Ammettiamo quindi che un soggetto passivo nazionale acquisti un volo aereo, tratta Bari-Milano, emesso da una compagnia italiana e richieda l’emissione della fattura. La fattura verrà emessa dalla compagnia aerea stabilita in Italia in modalità elettronica con IVA al 10%. La società italiana, al momento della contabilizzazione, dovrà registrare la fattura sul registro IVA acquisti con imposta indetraibile.

Analizziamo ora le ipotesi in cui il volo sia oltre i confini nazionali descrivendo il relativo trattamento ai fini IVA.

Iva Biglietti aerei 2019: tratta Italia-estero

Come ricordato dalla Circolare n. 37/E/2011, l’art. 7-quater, co.1, lett. b) del DPR 633/1972 dispone che le prestazioni di trasporto di persone si considerano effettuate in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato.

In deroga ai criteri base operanti per le prestazioni di servizi generiche, tali operazioni si considerano effettuate in Italia in base alla tratta percorsa sul suolo nazionale. Per questo motivo è necessaria la determinazione delle percentuali forfetarie di percorrenza nel territorio nazionale distinte per i vari tipi di trasporto di passeggeri; in particolare per il trasporto aereo internazionale, la risoluzione n. 89 del 23 aprile 1997 ha stabilito che le prestazioni di servizi rese nello spazio aereo italiano debbano essere forfetariamente individuate nella misura del 38% dell'intero tragitto del singolo volo internazionale.

TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE
TRATTA NAZIONALE TRATTA INTERNAZIONALE
38% 62%

Pertanto, possiamo distinguere il trattamento IVA della quota interna da quella estera come segue:

  • il 38% del corrispettivo è considerata la quota parte nazionale, da registrare come non imponibile art. 9 DPR 633/1972,
  • il restante 62% del corrispettivo, invece, è considerata la quota parte estera, da registrare come fuori campo IVA art. 7-quater, co. 1, lett. b), DPR 633/1972.

Iva Biglietti aerei 2019: tratta estero-estero

Nel caso in cui l’acquirente italiano acquisti un volo aereo per un viaggio con partenza da uno Stato estero e destinazione verso un altro Paese estero, ai fini IVA resta la necessità di conoscere la nazionalità del vettore che effettuata il trasporto per poter ottemperare correttamente agli adempimenti IVA in capo all’acquirente che sono distinti a seconda che trattasi di un vettore italiano, comunitario o extracomunitario.

Indipendentemente dagli adempimenti, quali dichiarazione Intrastat ed Esterometro, un volo aereo che, in base ad unico contratto di trasporto, preveda un viaggio da un Paese estero verso un altro Paese estero (comunitario o extracomunitario), deve essere considerato territorialmente non rilevante in Italia in quanto non viene percorsa alcuna tratta entro i confini nazionali. Pertanto, tutto il corrispettivo della prestazione di trasporto in questione sarà da registrare come fuori campo IVA art. 7-quater, co. 1, lett. b), DPR 633/1972.


Aggiornata il: 20/08/2019