Praticantato commercialista 2023: tutte le regole

Come noto, per l'accesso alla professione di dottore commercialista o esperto contabile è necessario:

  • il tirocinio (cd. praticantato) presso lo studio di un professionista e,  successivamente,
  • il superamento di un esame di ammissione all'Albo  dei Dottori commercialisti ed esperti contabili 

Piu in particolare, oggi,  dopo la riforma delle professioni del 2012 il tirocinio professionale si considera svolto e dà diritto ad essere ammessi all’esame di Stato,    in presenza di tutti e tre i seguenti  requisiti :

  • Compimento di 18 mesi di tirocinio complessivi;  di cui sei mesi svolgibili, in concomitanza con gli studi universitari, seguendo la convenzione dell'Ateneo in cui si è iscritti.
  • Conseguimento di una laurea triennale o specialistica o magistrale;
  • Compimento, dopo il conseguimento della laurea, di dodici mesi di pratica presso uno studio professionale.

La riforma delle professioni  ha previsto anche la possibilità  di sostituire il tirocinio  con un corso formativo accreditato dall'Ordine territoriale,  di almeno sei mesi (vedi paragrafo sotto).

Novità sono giunte di recente  in tema  di certificazione e imposta di bollo e sui titoli esteri .  Leggi su questi aspetti Certificato di compiuto tirocinio: serve la marca da bollo e Tirocinio commercialista le regole per i titoli esteri

Le fonti normative  in tema di tirocinio professionale (o praticantato) sono le seguenti:

  • D. LGS. 28 GIUGNO 2005, N. 139 Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 
  • Decreto MIUR N. 143  2009 Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore
    commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'articolo 42,comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139. 
  • Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 
  • DL 1 del 24.1.2012
  • D.P.R. 7 AGOSTO 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali.

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Le modalità di svolgimento del praticantato

Per effettuare il tirocinio professionale è necessario iscriversi all'apposito Registro dei tirocinanti.
Il Registro è tenuto da ciascun Ordine territoriale che ne cura l'aggiornamento e verifica lo svolgimento del praticantato , anche tramite il controllo del libretto di tirocinio e colloqui con il tirocinante. (Vedi paragrafo successivo sulla Vigilanza dell'Ordine).

Il Registro dei tirocinanti è  suddiviso in:

  • Sezione A - "Tirocinanti Dottori Commercialisti"  Riservata ai soggetti che hanno conseguito la laurea specialistica. (diploma di laurea magistrale della classe LM-56 ovvero della classe LM-77 o diploma di laurea specialistica della classe 64S e 84S )
  • Sezione B - "Tirocinanti Esperti Contabili" Riservata ai soggetti che hanno conseguito la laurea triennale (classe L-18, o classe L-33  oppure classe 17 e 28)

Il tirocinio deve essere svolto presso lo studio o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili . E' possibile anche il passaggio dalla sezione B alla sezione A dell'albo,  al conseguimento della laurea magistrale (Vedi Nota CNDCEC N. 21 2018)

Il tirocinante deve  operare per almeno 20 ore settimanali nel normale orario dello studio . Fa eccezione il caso in cui il praticante  stia svolgendo  contestualmente il biennio di studi specialistico in presenza di convenzioni universitarie; in tal caso egli deve  rispettare il numero di ore previste nella convenzione.

Il tirocinio comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione previste nel  Regolamento del 2009. 

L'attività di praticantato va svolta con assiduità,  diligenza e riservatezza e rispetto delle norme deontologiche della professione. Il regolamento sottolinea  in particolare l'adozione di un comportamento discreto e corretto, nonche'  il  riserbo su tutte le  informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

E' ammesso anche il tirocinio svolto all'estero, sia nell'UE che in paesi extraeuropei, purché  presso un  soggetto  abilitato all'esercizio di Professioni equiparate a quella di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. Il praticantato in questo caso deve svolgersi in un periodo, unico ed ininterrotto, non superiore a 6 mesi.

IL LIBRETTO DI TIROCINIO

Durante il praticantato l’iscritto deve annotare in  un apposito libretto (libretto del tirocinio)  gli atti professionali più rilevanti  a cui abbia partecipato nel corso del semestre e  le questioni professionali di maggior rilievo trattate, controfirmate dal  professionista che attesta la veridicità delle indicazioni.

Il libretto del tirocinio deve essere depositato, presso la segreteria del Consiglio dell'ordine ogni semestre entro il:
- 31.01 e
- 31.07
e al compimento del praticantato per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio.
La mancata consegna del libretto nei termini è valutata dal Consiglio dell'ordine .In caso di accertamento della non veridicità del contenuto il Consiglio dell'ordine applica provvedimenti sanzionatori a carico sia del praticante, sia del  professionista. 

IL COMPENSO PER IL PRATICANTATO DA COMMERCIALISTA
Il rapporto di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato né occasionale. Dal 2012 è previsto anche l'obbligo di un compenso  da parte del dominus al tirocinante dopo i primi 6 mesi di tirocinio. (VEDI QUI il  trattamento fiscale della borsa di tirocinio)
 REQUISITI DEL “DOMINUS”

Il Professionista  presso il quale si svolge il praticantato  viene definito anche "Dominus" e :

  • deve risultare iscritto all'albo da almeno 5 anni ( al momento  della presentazione della domanda di iscrizione) 
  • deve essere in regola con l'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio certificato dall'Ordine
  • può accogliere nel proprio studio un numero massimo di 3 praticanti.

SOSPENSIONE DEL TIROCINIO

Il tirocinio può essere interrotto, su richiesta del Tirocinante :

  • per un periodo massimo di tre mesi, in assenza di giustificato motivo;
  • per un periodo massimo di nove mesi, per giustificato motivo;
  • al compimento del semestre di tirocinio svolto in convenzione, antecedente il conseguimento della laurea 

Al compimento del tirocinio il consiglio dell'Ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato, che è soggetto a imposta di bollo da 16 euro.

Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che   ad essi segua il superamento  dell'esame di Stato quando previsto.

Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio  territoriale provvede alla cancellazione  dal registro dei praticanti.

Praticantato con titolo di studio estero e vigilanza degli Ordini

Per coloro che intendono accedere a un tirocinio  per la professione di commercialista  e sono in possesso di titolo di studio estero il Consiglio nazionale ha fornito specifiche indicazioni con il PO n. del  26 luglio 2022. Viene precisato tra l'altro che l'istanza di riconoscimento del titolo di studio al MUR viene inviata a cura dell'ordine che riceve la richiesta dell'Interessato.  L’attivazione della procedura per il riconoscimento del titolo di studio straniero consente comunque all’interessato di richiedere anche l’iscrizione con “riserva” al registro del tirocinio.

Leggi per tutti i dettagli  Tirocinio commercialista regole per i titoli di studio stranieri

Gli ordini territoriali che sono incaricati per legge della vigilanza sul praticantato  possono procedere a controlli  sullo svolgimento dell'attività come:

  • Verifica del libretto del tirocinio
  • Colloqui periodici,  anche a campione  (necessario presentare idonea documentazione sull'organizzazione dello studio   ai fini delle esigenze formative del praticante)

 Il Consiglio nazionale degli ordini Dottori commercialisti con la Nota 20 marzo 2017, n. 14,  ha fornito  indicazioni agli ordini territoriali  sui  controlli che sono tenuti ad effettuare sulle  attività svolte  e sul rispetto delle norme deontologiche da parte del dominus. Viene anche fornita una scheda riepilogativa  delle dichiarazioni dei praticanti  sulla loro esperienza formativa.

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Corsi di formazione sostitutivi del tirocinio


Dal 2017 è stata introdotta la possibilità di frequentare,   al posto della pratica, un corso di formazione organizzato o accreditato presso l'ordine professionale,   con esame finale. Il regolamento è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 7 del luglio 2016 (Vedi allegato).  corsi approvati sono elencati in una apposita seziondel portale istituzionale del CNDCEC.

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La durata di tali corsi deve essere almeno di 350 ore , per un  massimo di 6 mesi. Si ha comunque la possibilità di anticipare tale semestre formativo  durante il normale corso di studi. Non sono ammessi  corsi in modalità e -learning.
Il tirocinio consente a coloro che hanno conseguito un titolo di laurea all’esito di un corso in convenzione (con relativa maturazione dei prescritti crediti) l’esonero dalla prima prova scritta d’esame di Stato per l'abilitazione alla professione.

E ' comunque richiesta l' iscrizione  nei registri del tirocinio tenuti dall’Ordine;

Una volta conclusi i 6 mesi il tirocinante è  tenuto a consegnare alla segreteria dell’Ordine l’attestato del corso e del superamento dell’esame finale.
All’esame finale sono ammessi i tirocinanti che hanno frequentato almeno il 90% delle lezioni. 

L'esame che consiste in una prova scritta ed in un colloquio orale. La prova scritta dura  4 ore e sarà incentrata sulle materie economico-giuridiche.
La prova orale equivarrà ad un colloquio sulla prova scritta e sulla deontologia professionale. Per superare l’esame finale dei corsi di formazione il tirocinante deve ottenere un punteggio di almeno 24 punti sui 40 resi disponibili dalla commissione.

Tirocinio commercialista e tirocinio revisore legale

Fino all’introduzione del Decreto Legge n. 1 del 24/01/2012, il praticantato del dottore commercialista e dell’esperto contabile andava di pari passo con quello del revisore legale. 

In entrambi i casi era previsto,   a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34,    un triennio di tirocinio che poteva essere svolto  simultaneamente presso un professionista con entrambe le abilitazioni di dottore commercialista e revisore legale,  consentendo di maturare insieme i requisiti per l’ammissione ai due esami di Stato, che in effetti trattano materie omogenee.

Oggi invece la  durata dei due tirocini  è diversa: 18 mesi per i commercialisti, 36 mesi per i revisori legali.

 A tal proposito lo stesso C.N.D.C.E.C.  ha chiesto l'armonizzazione  ma il MEF non ha recepito le richieste con la motivazione che   la professione di revisore è disciplinata da una direttiva europea che fissa  in tre anni la durata del tirocinio negli Stati membri. Inoltre la revisione legale non è  una professione ordinistica, ma un servizio professionale che può essere erogato da più tipologie di professionisti .

Leggi  anche Tirocinio revisore: la relazione finale secondo le linee guida 2023 

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Praticantato e regime fiscale forfettario

 Per la norma della legge di stabilità 2019  che ha ampliato il regime forfettario, la prevalenza di redditi derivanti da collaborazioni con precedenti datori di lavoro costituirebbe causa ostativa ma  c'è una espressa previsione  per il caso degli ex praticanti che aprono partita iva con l'intenzione di usufruire di questo regime agevolato, dopo aver svolto il periodo di pratica professionale  e intendono continuare a collaborare con il professionista.

Nella Risposta 115 del 23 aprile 2019  l'Agenzia delle Entrate  ricorda che  la lettera d-bis) del comma 57 art 1 legge 145 2018 prevede che "non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni".  


Aggiornata il: 24/07/2023