Come saranno controllate le PMI nel periodo 2019-2021

La circolare 9 dell'Agenzia delle entrate intitolata : " Indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale e sull’attività relativa alla consulenza, al contenzioso e alla tutela del credito erariale" , definisce chi sono le Piccole Imprese:  per "Piccole imprese" s’intendono:

  • le imprese di minori dimensioni con volume d’affari o ricavi di importo inferiore a euro 5.164.568
  • le imprese di medie dimensioni quelle con volume d’affari e ricavi di importo compresi tra euro 5.164.568 ed euro 99.999.999.

Le direttive per i controlli invitano le Direzioni regionali e Provinciali a favorire l'adempimento spontaneo mediante l’invio ai destinatari delle lettere di compliance.

Non rispondere a tali lettere o non fornire adeguate giustificazioni espone il contribuente ad essere inserito nelle liste per i controlli mirati.



Come avverrà l’attività per promuovere la compliance

I contribuenti che presentano anomalie risultanti dai dati in possesso dell’Agenzia riceveranno una lettera con l’invito a regolarizzare.

Il contribuente, attraverso il canale CIVIS, direttamente o tramite intermediario potrà chiarire la propria posizione fornendo elementi informativi e allegando se occorre documentazione.

I destinatari delle comunicazioni già inviate per il 2019 sono:

  • i contribuenti che non hanno presentato, per il periodo d’imposta 2018, la dichiarazione IVA o che l’hanno presentata compilando solo il quadro VA;
  • i contribuenti che hanno dichiarato, per il periodo d’imposta 2017, un importo delle operazioni attive IVA inferiore a quello comunicato dai propri clienti o da loro stessi all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 - (Dati fattura).
  • i contribuenti per i quali sono emerse particolari anomalie nel triennio 2015, 2016 e 2017 sulla base dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Ulteriori comunicazioni verranno trasmesse, nel secondo semestre dell’anno, nei confronti di coloro che hanno emesso fatture elettroniche per i primi due trimestri del 2019 e non hanno presentato le relative comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Non rispondere alle lettere di compliance e non regolarizzare la propria posizione avrà come come conseguenza il rischio quasi certo di essere sottoposto a ulteriori controlli.

Le attività di analisi del rischio e selezione per i controlli

L’anno 2019 si caratterizza per quattro importanti novità dal punto di vista fiscale:
1. l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria;
2. l’avvio della trasmissione telematica, a decorrere dal 1° luglio 2019, dei dati dei corrispettivi giornalieri per i soggetti che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari superiore ai 400.000 euro;
3. l’ampliamento del regime forfetario;
4. l’approvazione di 175 indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2018.

L’elaborazione e l’incrocio in tempo reale di questi dati consentira’ di intercettare potenziali rischi di evasione e frode fiscale attraverso l’immediato riscontro di anomalie dei dati.
Verranno incrociati i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi con i dati delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, che nonostante la trasmissione delle fatture elettroniche non sono state abolite, e anzi ha visto l’aggiunta dell’esterometro.

Controlli anche per i forfettari

La platea dei forfettari nel 2019 ha subito un notevole incremento a causa dell’aumento del limite di fatturato,  aumentaranno pertanto i controlli finalizzati ad evitare comportamenti illegittimi. Il controllo sarà esteso sia ai nuovi forfettari che a quelli che già beneficiano del precedente regime.

Gli indicatori di rischio per le imprese di minori dimensioni

Indicatori di rischio di comportamenti evasivi sono da rinvenirsi, a titolo esemplificativo:

  • nella presenza di crediti IVA in apparenza non giustificabili in base ai dati economici, ovvero ai regimi normativi vigenti (ad esempio aliquote differenziate tra acquisto e vendita);
  • nell’effettuazione di acquisti da soggetti che omettono la presentazione delle relative dichiarazioni fiscali e del modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA”;
  • nella presenza di un elevato importo dei costi c.d. “residuali”;
  • negli acquisti effettuati da controparti che dichiarano l’esercizio di attività rientranti in codici ATECO c.d. residuali (ad esempio i codici che terminano con la dicitura n.c.a.);
  • nella presenza di bassa redditività anche a fronte di ricavi costanti o in crescita nel tempo.

Per selezionare i contribuenti a rischio anche l'Archivio rapporti finanziari

Tutte le attività fino ad ora esaminate serviranno a selezionare i soggetti a maggior rischio e a programmare l’attività di verifica mirata, evitando di impegnare risorse in contestazioni di natura essenzialmente formale.
Le attività di controllo che emergeranno a seguito delle operazioni fin qui illustrate si affiancheranno a quelle che emergeranno dalle attività istruttorie derivanti dalle indagini finanziarie.

Entro il 2019 dovrà essere completata infatti la sperimentazione, in ordine al campione di posizioni selettive individuate sulla base dell’utilizzo delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari per le società che hanno omesso di presentare la dichiarazione fiscale per il periodo d’imposta 2016, ovvero le hanno presentate con valori non significativi.

Il controllo non potrà prescindere dal contraddittorio con il contribuente in modo da rendere la pretesa tributaria adeguatamente motivata a seguito dell’effettivo confronto con il contribuente.


Aggiornata il: 31/08/2019