Aiuti di stato Covid19: pronto il decreto sul monitoraggio e controllo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 15 del 20 gennaio 2022 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19” e successive modificazioni. 

Infatti, il Decreto Sostegni (art.1, commi da 13 a 17, del DL 41/2021) ha disegnato un quadro normativo (c.d. “regime–quadro”) finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno elencate al comma 13 del medesimo decreto-legge di usufruire dei nuovi e più elevati massimali previsti per 

  • le Sezioni 3.1 “Aiuti di importi limitato” 
  • e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” a seguito dei diversi interventi emendativi. 

Il decreto in arrivo in Gazzetta:

  • definisce le modalità applicative finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, 
  • nonché al monitoraggio e al controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette Sezioni.


Aiuti di stato: controllo e monitoraggio

L’articolo 1 elenca le disposizioni di legge che, al fine di sostenere le imprese colpite dalla crisi e di limitare gli effetti negativi delle misure di prevenzione e di contenimento adottate in risposta all'epidemia di COVID-19, hanno introdotto nell’ordinamento le agevolazioni:

  • esenzioni fiscali, 
  • crediti d'imposta, 
  • contributi diretti, 
  • etc.

in relazione alle quali si rendono applicabili le previsioni del “regime-quadro”.

Modalità di applicazione dei limiti delle Sezioni 3.1 e 3.12


L’articolo 2, in considerazione della circostanza che il Quadro temporaneo è stato oggetto di diverse modifiche, con le quali 

  1. è stata dapprima introdotta la Sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”
  2. successivamente sono stati innalzati i massimali originariamente previsti sia per agli aiuti concessi nell’ambito nella Sezione 3.1 “Aiuti di importi limitato” sia per quelli concessi nell’ambito della predetta Sezione 3.12, 
  3. individua i massimali pro tempore applicabili.

Massimali applicabili agli Aiuti di Stato

Aiuti fruiti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, si applicano i seguenti massimali 


massimali aiuti ricevuti nel periodo 19 marzo 2020 - 27 gennaio 2021
800.000 euroImpresa Unica
120.000 euroImprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura
100.000 euroImprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli


Massimali aiuti ricevuti nel periodo 28 gennaio 2021- 31 dicembre 2021
1.800.000 euroImpresa Unica
270.000 euroImprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura
225.000 euroImprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli


Aiuti fruiti nel rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, e, in particolare, di quelle previste al paragrafo 87 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, si applicano i seguenti massimali : 

3.000.000 euroImpresa Unica per aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021
10.000.000 euroImpresa Unica per aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021


Data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario

Il comma 3 dell’articolo 2 precisa che, ai fini del rispetto dei diversi massimali di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, rileva la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, definita dalla Commissione europea nella decisione C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021 (punto 95) come

  • la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell'aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione; 
  • la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d'imposta; 
  • la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi.

Autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12

L’articolo 3 prevede che, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, i soggetti beneficiari degli aiuti presentino all’Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti di cui alle predette Sezioni, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti, tenuto conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica” utilizzata in materia di aiuti di Stato (commi 1 e 4). 

Attenzione va prestata al fatto che ai fini dell’applicazione della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, gli operatori economici sono tenuti altresì ad attestare nell’autodichiarazione la sussistenza delle ulteriori condizioni specificamente previste dalla predetta Sezione. 

In particolare, il beneficiario delle misure dichiara che

  • nel periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza della singola misura (periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), 
  • l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati è inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019 e 
  • che l’importo dell’aiuto richiesto non supera il 70 per cento (90 per cento per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento. 

Per espressa previsione il periodo di riferimento individuato dal soggetto beneficiario dell’aiuto come rilevante per la spettanza della singola misura non può in ogni caso essere successivo alla data di presentazione dell’autodichiarazione.

Il comma 3 dell'articolo 3 in commento chiarisce che 

  • per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione
  • per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione. 
  • per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. 

Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. 

Infine il comma 5 demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione dei termini, delle modalità e del contenuto dell’autodichiarazione, comprese le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate renderà disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

Disposizioni finali

L’articolo 4 disciplina le ipotesi di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo e le modalità attraverso le quali è possibile

  • procedere alla restituzione dell’importo dell’aiuto eccedente i predetti massimali. In particolare il soggetto beneficiario proceda volontariamente alla restituzione dell’importo dell’aiuto eccedente il massimale di riferimento, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004
  • o procedere al recupero dello stesso, demandando a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e dei termini di attuazione delle disposizioni in esso contenute.

Attenzione va prestata al fatto che in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto eccedente il massimale, il corrispondente importo, al quale dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto, è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. 

In assenza di nuovi aiuti a favore dell’impresa beneficiaria o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

Vediamo quali sono gli aiuti di stato ricevuti ai sensi della sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo:


DECRETO RILANCIO (DECRETO LEGGE 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 77/2020)

  • articolo 24 "Versamento saldo e primo acconto IRAP"
  • Articolo 25 “Contributo a fondo perduto”
  • Articolo 28 “Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda”
  • Articolo 120 “Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro”
  • Articolo 129-bis “Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia”
  • Articolo 177 “Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico” – Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni

DECRETO AGOSTO (DECRETO LEGGE 104/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 126/2020)

  • Articolo 78, comma 1 “Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo” – esenzione seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili
  • Articolo 78, comma 3 “Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo” – esenzione 2021 IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli

DECRETO RISTORI (DECRETO LEGGE 137/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 176/2020)

  • Articolo 1, commi 1-10 “Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive”
  • Articolo 1-bis “Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020”
  • Articolo 8-bis “Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020”
  • Articolo 1-ter “Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche”
  • Articolo 8 “Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda”
  • Articolo 9 “Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1”
  • Articolo 9-bis “Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2”

DECRETO NATALE (DECRETO LEGGE 172/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 6/2021)

  • Articolo 2 “Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione”

LEGGE DI BILANCIO 2021 (LEGGE 178/2020)

  • Articolo 1, comma 599 (esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili)

DECRETO SOTEGNI (DECRETO LEGGE 41/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 69/2021)

  • Articolo 1 “Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici”
  • Articolo 1-ter “Contributo a fondo perduto per le start-up”
  • Articolo 5 “Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19”
  • Articolo 6, comma 5 “Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI”
  • Articolo 6-sexies “Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria” – esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4)

DECRETO SOSTEGNI BIS (DECRETO LEGGE 73/2021)

  • Articolo 1, commi 1-4 “Contributo a fondo perduto automatico”

ALTRI AIUTI

  • Altri aiuti ricevuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)

Aggiornata il: 21/01/2022