Gli acquisti da San Marino possono essere soggetti a due procedure, a seconda che l'operatore sanmarinese indichi o meno l'Iva in fattura. Se l'Iva non è indicata, l'acquirente italiano deve integrarla indicando l'Iva dovuta e comunicare l'operazione all'Agenzia delle Entrate. Un tempo tale comunicazione era cartacea, ora invece è telematica e va effettuata compilando il quadro SE del modello polivalente. Si tratta dello stesso modello utilizzato per lo spesometro, ma gli adempimenti - spesometro, comunicazione acquisti San Marino con autofattura - sono diversi, hanno una scadenza diversa e sono regolati da normative differenti.
Questa novità comporta che ai fini della comunicazione black-list non c'è più l'obbligo di segnalare le operazioni con San Marino. La norma è entrata in vigore il 24.2.2014, pertanto le operazioni effettuate con San Marino fino al 23.2.2014 dovevano essere incluse nella comunicazione black-list.
L’eliminazione di San Marino dalla lista dei Paesi black-list non ha alcun impatto sulla compilazione del quadro SE del Modello di comunicazione polivalente per gli acquisti di beni senza addebito dell’IVA da parte del cedente sammarinese (illustrati al paragrafo precedente). Tale obbligo pertanto resta.
L'eliminazione di San Marino dalla lista dei Paesi black-list ha impatto, invece, sulle altre operazioni effettuate con operatori economici di San Marino, che un tempo erano escluse dallo spesometro in quanto già comunicate mediante la comunicazione black-list. Ora che San Marino non fa più parte della black-list, si pone il problema di individuare quali operazioni debbano o meno essere indicate nello spesometro.
Per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti Iva (c.d. spesometro) in relazione alle operazioni con operatori economici di san Marino, si ritiene che:
- Debbano essere indicate:
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le operazioni attive rese ad operatori di San Marino (compilando il quadro FN se esposte in forma analitica o quadro BL se esposte in forma aggregata) salvo le ipotesi di esclusione (cessioni di beni verso operatori sanmarinesi monitorate nel modello Intrastat 1-bis);
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gli acquisti da San Marino diversi da quelli documentati con autofattura (compilando il quadro SE se esposti in forma analitica o quadro BL se esposti in forma aggregata).
- Non vadano indicate:
- le cessioni di beni verso San Marino già indicate negli Intra 1-bis;
- gli acquisti da San Marino senza Iva, (quindi con autofattura) in quanto vanno nel quadro SE della comunicazione polivalente.