Con Circolare n 5/e del 25 febbraio 2022 pubblicata in data 28.02 le Entrate trattano le principali novità in materia di IVA contenute nel decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” c.d. decreto fiscale 2022.
In particolare la circolare si occupa di chiarire aspetti su:
- operazioni nei confronti di organismi dell’Unione europea per rispondere alla pandemia di COVID-19 (articolo 5, commi 15-bis e 15-ter);
- operazioni effettuate da enti associativi (articolo 5, commi da 15-quater a 15- sexies);
- servizi di trasporto internazionale effettuati da subvettori (articolo 5-septies)
Il Decreto Fiscale (DL n 146/2021) prevede che:
- non sono imponibili ai fini Iva
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, dal 1° gennaio 2021,
- nei confronti degli organismi comunitari per rispondere alla pandemia da Covid-19.
La Circolare n.5/E sottolinea la non imponibilità ai fini Iva delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi anti Covid-19 ad organismi comunitari.
È prevista in particolare una non imponibilità retroattiva alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 e in particolare:
- per le operazioni assoggettate a Iva nel periodo 1° gennaio - 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 146/2021)
- i fornitori potranno emettere note di variazione in diminuzione dell’imposta a suo tempo addebitata.
L’eventuale venir meno delle condizioni per beneficiare della non imponibilità deve essere comunicato dai soggetti interessati all’Amministrazione finanziaria e, in tal caso, l’operazione deve essere assoggettata a Iva dal fornitore alle condizioni applicabili alla data in cui è stata effettuata l’operazione.
La circolare n. 5/E illustra anche alcune modifiche alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, con particolare riferimento alla rilevanza delle operazioni effettuate da alcuni enti non commerciali di tipo associativo nei confronti di soci e associati.
Le misure, come previsto dalla legge di Bilancio 2022, entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 e prevedono che alcune operazioni rese ai propri associati dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari, da non rilevanti ai fini dell’Iva (cd. “fuori campo Iva”) diventino operazioni esenti dall’imposta.
Inoltre, per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con ricavi annui inferiori a 65 mila euro è prevista la possibilità di beneficiare, ai soli fini Iva, del regime forfettario.
La circolare illustra, infine, le modifiche al regime di non imponibilità Iva delle prestazioni di servizi di trasporto internazionale.
In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono imponibili le prestazioni di trasporto internazionale di beni esportati/importati verso/da Paesi extra Ue se rese a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni e dai soggetti che rendano i servizi di cui al n. 4 dell’art. 9, primo comma, del DPR n. 633 del 1972.
L’articolo 5-septies del decreto fiscale, introdotto in sede di conversione in legge dello stesso decreto, al comma 1, ha modificato l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungendo allo stesso articolo un terzo comma, in base al quale: «Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma»
Il successivo comma 2 del medesimo articolo 5-septies stabilisce che: «Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 29 giugno 2017, nella causa C-288/16».
In base alla disposizione citata, «Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili:
1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell’art. 69; […] 4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell’art. 6923; i servizi relativi alle operazioni doganali»