TIA 1: illegittima la distinzione tra cittadini residenti e non

Tariffa Igiene Ambientale (c.d. TIA 1): illegittimo il regolamento comunale che distingue tra residenti e non residenti.

Questa la conclusione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 4223  del 6 settembre  2017. La decisione  mette fine a una controversia passata attraverso una prima impugnazione con decadenza dei termini e una sentenza del TAR del Veneto, ancora sfavorevole al contribuente, proprietario immobiliare a Jesolo ma residente in un comune diverso. 

Invece,  il giudizio del Consiglio di Stato è diametralmente opposto. La sentenza afferma che l’ente impositore, dotato di discrezionalità tecnica, è libero di determinare la tariffa di Igiene Ambientale (c.d. TIA 1), necessaria a coprire i costi di gestione e smaltimento dei rifiuti, rispettando i criteri di necessarietà e proporzionalità.

Non rispetta tali princìpi , però. il regolamento comunale che faccia una distinzione tariffaria sulla base del criterio formale della residenza del soggetto passivo, prevedendo una tariffa maggiorata per coloro che sono residenti fuori dal territorio comunale.

IL CASO

Un cittadino, proprietario di un immobile nel Comune di Jesolo ma residente in altro comune, ha impugnato, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, il Regolamento t.i.a.  relativo all’anno 2005 del Comune di Jesolo e la relativa delibera di ripartizione dei costi , eccependo la violazione di legge, il difetto di motivazione, l’illogicità e la contraddittorietà di tali atti.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto che il regolamento in questione operava una distinzione del carico tributario t.i.a. delle utenze domestiche tra quelle di soggetti residenti e quelle di soggetti non residenti nel territorio comunale. La Delibera, invece, suddivideva il costo complessivo del servizio d’asporto rifiuti, ponendolo a carico delle utenze dei non residenti nella misura del 66,80% e a carico di quelle dei residenti nella misura del 33,20%.
Il ricorrente ha dato atto, infine, di aver già impugnato nel 2004 (per i medesimi motivi), il precedente regolamento t.i.a. del Comune  e il relativo atto di ripartizione dei costi, dolendosi dell’illegittima distinzione – quanto alle utenze domestiche – tra soggetti residenti e non residenti, con l’aggravio sui secondi della maggior parte del costo del servizio.
Il Comune di Jesolo si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso: il nuovo regolamento impugnato, infatti, sarebbe stato meramente confermativo di quello precedente.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con sentenza 24 luglio 2007, n. 2572, ha dichiarato inammissibile il ricorso relativamente alla distinzione delle utenze domestiche “residenti” e “non residenti”, in quanto già introdotta con la deliberazione n. 27 del 2004, la cui impugnazione il medesimo Tribunale già aveva ritenuto tardiva con sentenza n. 2010 del 2005.
Nel merito della vicenda, comunque, il Tribunale riteneva che la variazione della prestazione patrimoniale imposta (aumento dello 0,20% rispetto alla delibera precedente) non può essere oggetto di contenzioso amministrativo, atteso che qualora si riconosca la natura corrispettiva della t.i.a.,  la lite avrebbe ad oggetto una posizione di diritto soggettivo e, pertanto, sarebbe attratta dalla giurisdizione ordinaria; laddove, invece, più correttamente si attribuisse a tale prelievo natura tributaria, la giurisdizione sarebbe delle Commissioni Tributarie.
Il ricorrente, visto l’esito sfavorevole del giudizio, ha proposto appello al Consiglio di Stato dove ha dedotto l’erroneità della sentenza di prime cure nella misura in cui ha ritenuto che il Regolamento impugnato potesse essere considerato meramente confermativo di quello precedente e, nel merito, insisteva per la giurisdizione del giudice amministrativo, ribadendo le proprie difese svolte in precedenza.
Il Comune di Jesolo ha resistito anche nel giudizio di appello, chiedendo la reiezione dell’impugnazione.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso in appello, sancendo l’illegittimità del Regolamento TIA per l’anno 2005 del Comune di Jesolo.



Regolamento TIA 1: le conclusioni del Consiglio di Stato

(...)

Il Consiglio di Stato ha chiarito che la legge, come per la precedente ta.r.s.u., non obbliga l’ente impositore a determinare in maniera rigorosamente omogenea e paritaria le tariffe in relazione agli immobili cui si riferisce il tributo e che l’Amministrazione è titolare “di un potere tecnico-discrezionale che deve necessariamente tenere conto delle peculiarità delle varie possibili fattispecie oggetto di regolamentazione in ragione delle caratteristiche del suo territorio e della produzione di rifiuti” .
Tuttavia, precisa il Collegio, l’esercizio di tale potere discrezionale non può certo contraddire le finalità e la ratio della tariffa di igiene ambientale viste in precedenza. In ogni caso, nella sentenza è ribadito che trattandosi di discrezionalità tecnica, il Comune, nel determinare la tariffa, incontra sempre il limite intrinseco della proporzionalità.
A tal proposito, secondo il collegio “appare evidente che, nel caso di specie, il criterio formale della residenza scelto dal Comune di Jesolo per diversificare il carico tributario tra i soggetti passivi d’imposta contraddice i caratteri e i limiti di cui si è detto” .
A sostegno di questa posizione, il Consiglio di Stato afferma che l’attribuzione della residenza in un determinato Comune ha natura puramente amministrativa e anagrafica.

Tale circostanza è, dunque, inidonea a stabilire se vi sia una maggiore o minore produzione di rifiuti.

Ad ogni modo, precisa il Collegio, anche ammettendo che possa esservi una qualche connessione tra tale circostanza e la quantità di rifiuti prodotta, si giungerebbe comunque a esiti opposti a quelli perseguiti dal Comune: infatti, è ragionevole ritenere che i soggetti residenti, abitando con continuità nel territorio comunale, producano una quantità di rifiuti notevolmente superiore rispetto a quella prodotta da chi si reca in tale Comune per brevi periodi di vacanza. (...)
 


Aggiornata il: 09/10/2017