Cedolare Secca: mancata proroga senza sanzioni

In sede di conversione del Decreto crescita è stato previsto che la mancata comunicazione della proroga/risoluzione di un contratto di locazione per il quale il locatore ha optato per la cedolare secca, oltre a non far venir meno l’opzione se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente, non è oggetto di sanzione.



Cedolare secca 2019

Come noto, nel caso in cui il locatore opti per la cedolare secca l’imposta di registro non è dovuta. Tuttavia, il contratto deve comunque essere registrato.

La Circolare 1° giugno 2011, n. 26 ha fornito importanti chiarimenti nel caso in cui il contratto di locazione non sia registrato entro i termini (30 giorni dalla stipula o dalla decorrenza della locazione) e il locatore opti per la cedolare secca.

In particolare viene precisato che: “anche in caso di registrazione tardiva, a seguito dell’esercizio dell’opzione per il regime alternativo, il locatore non sarà tenuto al versamento dell’imposta di registro. Tuttavia, le parti contraenti restano comunque tenute al versamento delle sanzioni commisurate all’imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto, ancorché il pagamento di detta imposta, per effetto dell’opzione, sia sostituito dal pagamento della cedolare secca”

Cedolare secca: sanzioni mancata registrazione

Il locatore che registra in ritardo il contratto di locazione e, in tale sede, opta per la cedolare secca, non è tenuto al versamento dell’imposta di registro e degli interessi, ma dovrà comunque pagare, avvalendosi del ravvedimento operoso, la sanzione ridotta.
L’omissione della registrazione del contratto può essere regolarizzata:

  •  entro 90 giorni dal termine di scadenza previsto; in questo caso, la sanzione è pari al 12% (1/10 di 120%) dell’imposta di registro calcolata sui canoni di locazione;
  •  entro un anno dal termine di scadenza previsto; in questo caso, la sanzione è pari al 15% (1/8 di 120%) dell’imposta di registro calcolata sui canoni di locazione.
  •  entro due anni dal termine di scadenza previsto; in questo caso, la sanzione è pari al 17,1428% (1/7 di 120%) dell’imposta di registro calcolata sui canoni di locazione;
  •  oltre due anni dal termine di scadenza previsto; in questo caso, la sanzione è pari al 20% (1/6 di 120%) dell’imposta di registro calcolata sui canoni di locazione;
  •  dopo la consegna del processo verbale di constatazione; in questo caso, la sanzione è pari al 24% (1/5 di 120%) dell’imposta di registro calcolata sui canoni di locazione.

Mancata comunicazione proroga cedolare secca

Il D.L. 193/2016 ha, poi, previsto che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga (o risoluzione anticipata/cessione) del contratto di locazione soggetto a cedolare secca non comporta più la decadenza dall'opzione effettuata in sede di registrazione ove il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per tale regime, ossia abbia effettuato i relativi versamenti e dichiarato i redditi da cedolare nel quadro RB della dichiarazione dei redditi.

Cedolare secca: omesse comunicazioni senza sanzioni

L’art. 3-bis, comma 1 della L. n. 58/2019 di conversione del del D.L. n. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”) sopprime l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 ai sensi del quale.
Dalla nuova formulazione del citato comma 3 risulta quindi che: la mancata comunicazione della proroga/risoluzione di un contratto di locazione per il quale il locatore ha optato per la cedolare secca,

  •  non far venir meno l’opzione se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente (secondo periodo del comma 3 in esame),
  •  non è neppure sanzionata.

Di fatto, quindi, come riportato nella rubrica del citato comma 3-bis, si può considerare soppresso l’obbligo di comunicare la proroga dei contratti per i quali è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca.
 


Aggiornata il: 19/09/2019