Fatturazione elettronica ai fini IVA: le nuove regole

Con il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 2010/45/UE sulla fatturazione, dal 1° gennaio 2013, secondo il novellato art. 21del DPR 633/1972

  • viene ridefinito il contenuto minimo obbligatorio della fattura “ordinaria”
  • la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”. Sul punto, che ha ingenerato immotivate preoccupazioni nei primi giorni dell’anno, l’Agenzia è intervenuta con la RM 1/2013. Secondo tale orientamento, il requisito dell’identificazione univoca della fattura è garantito anche solo indicando il numero del documento, in quanto la fattura deve in ogni caso riportare la data di emissione; qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare (ES. 1/2013)  in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita.


Il contenuto della fattura e la fattura differita

Dal 1 gennaio 2013, secondo l'art. 21 in fattura   è obbligatorio indicare:

  •  il numero di partita IVA del cessionario/committente nazionale
  •  il numero di identificazione IVA in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE
  •  il codice fiscale, nel caso in cui il cessionario/committente italiano non agisca nell’esercizio d’impresa, arte o professione
  • in caso di operazioni non soggette, non imponibili, esenti o comunque senza distinta indicazione dell’IVA per effetto anche di “regimi” particolari, il richiamo alla specifica norma UE o nazionale non è più obbligatorio, ma solo facoltativo, mentre deve essere indicato il titolo di non applicazione dell’imposta;

E' possibile ricorrere alla fattura differita nel caso in cui le cessioni di beni (la cui consegna o spedizione risulti da DDT o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione) o le prestazioni di servizi (individuabili attraverso idonea documentazione) siano effettuate:

  • nello stesso mese solare
  • nei confronti del medesimo soggetto

In tal caso, è consentito emettere un’unica fattura (con il dettaglio delle operazioni) entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Fatturazione delle operazioni territorialmente non rilevanti

E'è obbligatorio emettere fattura anche per le operazioni territorialmente non rilevanti in Italia, rese nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato membro dell’UE, ovvero rese nei confronti di altri soggetti (anche «privati») stabiliti fuori dalla UE; queste fatture dovranno indicare, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

  •  inversione contabile”, se si tratta delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10 co. 1 da n. 1) a 4) e 9) del DPR 633/72, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altri Paesi UE;
  • operazione non soggetta”, se si tratta delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate fuori della UE. 

Altre novità per la fatturazione 2013

  • è possibile emettere una fattura semplificata, contenente il codice fiscale o la partita IVA del cliente ed una generica descrizione delle cessioni di beni o dei servizi effettuati, per tutte le operazioni di importo non superiore a €.100.
  •  le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio, in virtù di un obbligo proprio, devono recare l’annotazione “auto fatturazione”, apposta dal cessionario o committente che emette la fattura;
  •  è prevista la parità di trattamento tra fatture cartacee e quelle elettroniche; Infatti  si promuove il ricorso alla fattura elettronica consentendo la libera scelta sull’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità delle fatture; in particolare, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto possono essere garantite mediante:
  • sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile;
  • l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente;
  • sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati ovvero altre tecnologie


Aggiornata il: 11/02/2013