Quadro RW: le novità dopo la “legge europea 2013”

Una delle principali modifiche apportate dalla legge europea consiste nell’eliminazione, dal quadro RW, delle comunicazioni previste dalla sezione I e III; pertanto, non vanno più monitorati i trasferimenti da, verso e sull’estero


Investimenti/attività da monitorare

Per effetto della modifica apportata dalla legge n. 97/2013:
  • i contribuenti devono comunicare al fisco le sole attività finanziarie e gli investimenti esteri; in particolare, al fine di individuare l’investimento/attività estera da indicare nel quadro RW di Unico non va più fatto riferimento alla situazione al 31/12 ma, come per l’IVIE/IVAFE, alla situazione verificatasi nel corso dell’anno;
  • viene, eliminata la soglia di €.10.000 al di sotto della quale il modulo RW non andava compilato; pertanto, l’attività di monitoraggio riguarda ora tutte le attività o investimenti detenuti all’estero a prescindere dal relativo ammontare.

Attività in gestione/amministrazione ad intermediari

Restano esenti dalla compilazione del quadro RW, le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o amministrazione agli intermediari residenti ed i contratti conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari ed i redditi derivanti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
 

Soggetti “titolari effettivi” dell’investimento/attività

Secondo la nuova disposizione, sono tenuti alla compilazione del quadro RW anche i soggetti residenti che pur non essendo i possessori diretti degli investimenti o attività all’ estero ne risultano i titolari “effettivi”.
 

Disposizioni sanzionatorie

Con la cd “Legge Europea 2013” viene notevolmente alleggerito anche l’apparato sanzionatorio previsto in materia di monitoraggio fiscale. In particolare, la violazione dell’obbligo di dichiarazione delle attività detenute all’estero viene ora punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% sdell’ammontare degli importi non dichiarati (in luogo di una sanzione dal 10% al 50%); laddove tali attività siano detenute in Stati o territori considerati a fiscalità privilegiata, la violazione viene punita con una sanzione che va dal 6% al 30% degli importi non dichiarati. Viene, inoltre, eliminata la norma sulla confisca.
Resta fermo che, qualora il contribuente presenti il quadro RW entro 90 giorni dalla scadenza del termine, trova applicazione la sanzione in misura fissa pari a 258 euro.
 

Decorrenza disposizioni

Le novità relative la disciplina del monitoraggio fiscale sono entrate in vigore lo scorso 04/09/2013; in particolare, si demanda alle Entrate il compito di definire, mediante apposito provvedimento attuativo, la “struttura” del nuovo quadro RW.
Detto regime sanzionatorio troverà applicazione anche per le violazioni già commesse atteso che secondo il principio del favor rei “se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo” ( art. 3, co.3, D.Lgs.472/97).
 
 

Aggiornata il: 04/10/2013