Comunicazione dei beni d'impresa in godimento a soci e familiari: la nuova disciplina
Al fine di contrastare il fenomeno elusivo dell'intestazione “fittizia”, ad imprese e società, di beni utilizzati a titolo personale dai soci o dai familiari dell'imprenditore, la cd “Manovra di Ferragosto” ha introdotto una particolare disciplina riguardante la tassazione in capo ai soggetti (soci o familiari dell’imprenditore) che utilizzano beni (mobili o immobili) in godimento.
La nuova tassazione sui beni in godimento a soci e familiari
In particolare, dunque, a partire dal periodo d'imposta 2012 :
- si considera reddito diverso ai fini IRPEF la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell’impresa a soci/familiari dell’ imprenditore.
- sono indeducibili dal reddito imponibile delle società o dell’imprenditore i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato;
- l'impresa concedente, in solido, con il socio/familiare dell'imprenditore devono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento;
- è prevista l’ applicazione, in solido, anche delle sanzioni.
Con un recente Provvedimento (n. 166485 del 16 Novembre 2011) l’Agenzia delle Entrate ha specificato le modalità ed i termini di presentazione della suddetta comunicazione.
La comunicazione dei beni d'impresa concessi in godimento
Il provvedimento dell'Agenzia prevede in particolare che:
- la comunicazione va effettuata, entro il 31/3/2012, anche per i beni per i quali nel periodo di riferimento è cessato il diritto di godimento.
- l'obbligo è esteso anche i soci "indiretti" ed ai loro familiari;
- va comunicata la concessione in godimento di qualsiasi tipologia di bene (attenzione: i beni diversi dai mezzi di trasporto e da immobili vanno indicati solo se di valore superiore a € 3000);
- vanno comunicati anche finanziamenti o capitalizzazioni effettuati a favore della società in presenza di godimento di beni ai soci.