Il coefficiente di rivalutazione per aprile delle quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2021 è 2,971751.
L'Istituto centrale di statistica ha reso noto infatti che l'indice dei prezzi al consumo per il mese di Marzo 2022 è stato pari a 109,7punti in leggero calo rispetto a marzo.
Questo è il dato di base su cui si calcola il coefficente per la rivalutazione della quota di TFR accantonato.
Rivediamo di seguito in dettaglio cos'è, come si calcola e come viene tassato il Trattamento di Fine Rapporto. Nei successivi paragrafi sono forniti anche i coefficienti di rivalutazione a partire dal 2017.
TFR, cos'è
Il TFR (trattamento di fine rapporto) è stato cosi definito dalla legge del 25 maggio 1982 n.297, la quale ha modificato l’articolo 2120 c.c., variando il nome (in precedenza si chiamava "indennità di anzianità") e molti aspetti della disciplina. Sono state anche previste:
- l' anticipazione di una parte degli importi in corso di rapporto,
- la costituzione di un fondo di garanzia contro l’insolvenza del datore di lavoro,
- alcune disposizioni in materia pensionistica.
L'art. 2120 c.c., così riformato, prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, indipendentemente dalla tipologia di contratto con cui è stato assunto.
Il trattamento viene costituito con gli accantonamenti mensili di quote di retribuzione da corrispondere al lavoratore e da liquidare in un’unica volta al termine del rapporto. Il diritto a questa prestazione si prescrive in 5 anni.
Il TFR ha natura retributiva differita e previdenziale, nel senso che è volto ad assicurare al lavoratore il sostegno economico necessario in attesa di nuova occupazione; la funzione previdenziale è stata aggiunta successivamente, infatti ora è prevista la possibilità di destinarlo ai c.d. fondi pensioni, integrativi della pensione pubblica.
Con la Legge di Stabilità 2015 era stata prevista la possibilità per i lavoratori del settore privato di richiedere al proprio datore di lavoro l'erogazione in busta paga, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), norma cessata dal 1 luglio 2018.