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Bonus bebè: la legge di stabilità pensa alle famiglie

Bonus bebè: a chi, come e quando

Il D.d.l. di stabilità prevede all'articolo 13 un contributo annuo di 960 Euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31.12.2017. La legge fa riferimento ai figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno purché residenti in Italia.
 
L'assegno sarà erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione, per un importo mensile di 80 Euro. Tale contributo non concorrerà alla formazione del reddito complessivo, quindi non avrà riflessi in materia di Irpef (e nemmeno ai fini del calcolo del reddito per ottenere il bonus di 80 Euro in busta paga).
 
L'unica condizione per usufruire dell'assegno è avere un reddito non superiore a 90.000 Euro. Il reddito di riferimento è quello indicato all'articolo 2 comma 9 del D.l. 69/1988, "reddito del nucleo familiare", quindi quello assoggettabile ad Irpef. Non c'è pertanto alcuna distinzione fra reddito dipendente e di lavoro autonomo. La legge fa riferimento al reddito dei genitori (quindi quello complessivo di entrambi), e relativo all'anno precedente a quello di nascita o adozione del bambino.
 
Il limite di reddito non sussiste più come condizione per ottenere il bonus a partire dal 5° figlio nato o adottato.
 
L'assegno continuerà ad essere erogato fino al compimento del 3° anno d'età del bambino, o fino al 3° anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione.
 
Il bonus non verrà erogato in automatico: bisognerà presentare apposita domanda all'Inps.
 


Aggiornata il: 07/11/2014