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Le causali CIGS nel D.lgs. n. 148/2015 Jobs Act

Cassa integrazione, contratti di solidarietà e procedure concorsuali

La causale di CIGS per contratto di solidarietà è una novità della riforma Jobs Act veicolata dal D.lgs. 148/2015. Fino al 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del decreto) i contratti di solidarietà difensivi erano disciplinati a parte, come strumento di riduzione del personale e conseguente integrazione salariale ulteriore e distinto dalla cassa integrazione.

Il Legislatore, nell’ambito di una generale revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, ha deciso di ricomprendere i contratti cd. difensivi nel novero delle causali di CIGS, e trattare sempre nel D.lgs. 148/2015 anche i contratti cd. espansivi.

Quale causale di CIGS, il contratto di solidarietà richiede comunque la stipulazione di un contratto collettivo aziendale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabilisca una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche attraverso un suo più razionale impiego. In sostanza, si può notare come nel caso della causale in parola l’accordo collettivo aziendale svolga il ruolo affidato al programma di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale.

Così come nella previgente normativa, la riduzione media oraria per contratto di solidarietà non può essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Viene, invece, introdotto un limite, per ciascun lavoratore, di riduzione complessiva dell'orario di lavoro che non può superare il 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Altra novità è la riduzione del trattamento di integrazione salariale in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

Procedure concorsuali

Giusto un accenno, in conclusione, lo merita anche la causale di CIGS per procedure concorsuali che non viene menzionata nel D.lgs. 148/2015. Sembrerebbe che, pur mancando nell’articolo 21 tra le causali di CIGS il richiamo alle procedure concorsuali, la non abrogazione ad opera del D.lgs. 148/2015 dell’articolo 3 della L. 223/1991 ne determini la vigenza. La ricostruzione di cui sopra è, però, solo in parte corretta poiché non tiene conto di un precedente intervento normativo che ha provveduto a stabilire l’abrogazione dell’articolo 3 in parola a partire dal 1 gennaio 2016. La fonte di tale abrogazione è l’articolo 2, comma 70, della L. 92/2012.

Ciò significa che, fino al 31 dicembre 2015, può essere concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 16/11/2015