Riportiamo dal sito ADEPP i principali contenuti della convenzione di febbraio 2018
"La domanda è presentata all’Ente/Cassa di ultima iscrizione, ovvero, a quello presso il quale l’assicurato è iscritto al momento del verificarsi dell’evento inabilitante o del decesso. In caso di ultima iscrizione a più forme assicurative è facoltà dell’assicurato scegliere l’Ente/Cassa cui presentare la domanda.
L’INPS metterà a disposizione degli Enti/Casse coinvolti nella gestione della domanda di pensione in totalizzazione o in cumulo una procedura automatizzata. Questa procedura consentirà:
L’acquisizione e/o la validazione delle informazioni necessarie e dei dati contributivi e assicurativi
L’accertamento del diritto e della misura della pensione
La predisposizione del prospetto riepilogativo dei dati utili per l’adozione del provvedimento
La visualizzazione dell’esito della domanda e del trattamento pensionistico complessivo spettante.
A seguito della presentazione della domanda di pensione ciascun Ente/Cassa convalida nella procedura automatizzata, i dati relativi alle anzianità contributive utili per il diritto e la misura ed i periodi di riferimento, presenti negli archivi del Casellario centrale , per quanto riguarda il richiedente.
L’Ente istruttore accerta la sussistenza del diritto al trattamento richiesto, ne indica la decorrenza, determina la quota di propria competenza e acquisisce dal sistema le quote di competenza delle altre forme assicurative interessate alla totalizzazione o al cumulo da quest’ultime determinate.
La pensione di vecchiaia in cumulo è più complessa in quanto contempla sistemi che hanno regole diverse e – per il sistema privato e privatizzato – età di pensionamento più alte. In questo caso, i rapporti tra gli enti sono regolati come segue:
In caso di domanda di pensione di vecchiaia in regime di cumulo, ciascun Ente/Cassa inserisce (in base alle disposizioni vigenti alla data di presentazione della domanda) la data di perfezionamento, in via prospettica, dei requisiti anagrafici e contributivi più elevati rispetto a quelli previsti dall’articolo 24, commi 6 e 7, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’ente di ultima iscrizione inserisce anche eventuali ulteriori requisiti diversi da quelli di età ed anzianità contributiva.
L’Ente/Cassa procederà alla liquidazione del trattamento pensionistico pro quota a proprio carico dopo la maturazione dei previsti requisiti.
L’Ente istruttore accerta, utilizzando i dati presenti nella procedura,il perfezionamento dei requisiti previsti, in base alla normativa vigente alla data di presentazione della domanda, dagli Enti/Casse coinvolti, dandone comunicazione all’interessato ed agli Enti/Casse coinvolti per la liquidazione del trattamento pensionistico pro quota a loro carico."