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Strumenti negoziali regolazione della crisi in vista della continuità aziendale

Piani attestati di risanamento

Lo strumento negoziale in questione è concepito per le fattispecie di continuità aziendale, dove l’imprenditore, anche non commerciale, prospetta un piano finalizzato a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa, nonché a garantire il recupero della situazione finanziaria. Il legislatore ne pretende la data certa, anche per sottrarlo all’azione revocatoria in ipotesi di una eventuale, e quindi successiva, liquidazione giudiziale. Ugualmente, gli atti unilaterali ed i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere dotati di data certa, come pure essere comprovati per iscritto.

La disciplina (articolo 56) pretende che il piano sia scandito in modo analitico, dando atto:

  • delle principali cause della crisi,
  •  delle strategie di intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
  • della lista dei creditori e dell’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione;
  •  degli apporti di finanza nuova;
  •  dei tempi delle azioni da compiersi.

Anche nel presente ambito un ruolo chiave potrebbe essere assunto dal commercialista: si richiede infatti l’attestazione del piano ad opera di un professionista indipendente chiamato a certificare:

  • la veridicità dei dati aziendali;
  •  la fattibilità, economica e giuridica, dell’operazione
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 11/01/2019