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Strumenti negoziali regolazione della crisi in vista della continuità aziendale

Convenzioni di moratoria

La novella ne estende l’operatività, pertanto possono essere concluse dall’imprenditore, anche non commerciale:

  • con banche od intermediari finanziari (come nella previgente disciplina);
  • con i creditori.

Le convenzioni di moratoria rappresentano accordi preordinati a gestire, in via provvisoria, gli effetti della crisi, ed hanno per oggetto:

  •  la procrastinazione delle scadenze dei crediti;
  •  la rinuncia agli atti ovvero la sospensione delle azioni esecutive e conservative, nonché di ogni ulteriore misura che non comporti la rinuncia al credito, in deroga a quanto previsto dagli articoli  1372 e 1411 c.c.;

Viene inoltre precisato che la convenzione di moratoria (articolo 62):

  •  spiega la propria efficacia pure verso i creditori non aderenti che appartengono alla stessa categoria, qualora gli stessi risultino soddisfatti in misura superiore alla liquidazione giudiziale;
  • deve essere corredata da una relazione stilata da un professionista indipendente (il cui ruolo appare ampliato e valorizzato rispetto alla disciplina previgente) incaricato dal debitore il quale deve attestare:
  1.  la veridicità dei dati aziendali,
  2.  l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi,
  3.  la convenienza della convenzione.

Il debitore deve comunicare la convenzione e la relazione del professionista ai creditori non aderenti i quali possono opporsi entro 30 giorni.

Diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente il termine per l’opposizione non è sottoposto alla sospensione nel periodo feriale.

Infine, per completezza, è doveroso rappresentare che la riforma in commento, per quanto attiene la disciplina della transazione fiscale (articolo 63) la mantiene pressoché inalterata (articolo 182 ter legge Fallimentare), novellando unicamente gli aspetti che potrebbero riguardare l’operato dei commercialisti. In particolare l’attestazione del professionista indipendente (incarico che, si ribadisce, potrebbe essere legittimamente incardinato e svolto dal commercialista) relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve comprendere la valutazione di convenienza del trattamento proposto dal debitore rispetto alla liquidazione giudiziale, la quale, si rammenta, viene assoggettata al giudizio del giudice.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 11/01/2019