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Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: le regole 2023

Registro attività sportive dilettantistiche: modalità di iscrizione

In merito alla modalità di iscrizione:

  • 1) La domanda di iscrizione al Registro è inviata al Dipartimento per lo Sport su richiesta dell’ente sportivo dilettantistico, per il tramite del proprio Organismo sportivo di affiliazione. Il medesimo Organismo sportivo di affiliazione, una volta effettuato il riconoscimento ai fini sportivi dell’ente sportivo dilettantistico, provvede tempestivamente all’inoltro della domanda di iscrizione, con modalità telematica sull’applicativo web messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, secondo le specifiche tecniche indicate nell’Allegato 1 che elenca anche le informazioni obbligatorie per il conseguimento dell'iscrizione al Registro. L’Organismo sportivo attesta la corrispondenza dei dati e dei documenti riferiti all’ente sportivo dilettantistico rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare per l’iscrizione al Registro. L’Organismo sportivo garantisce altresì il mantenimento dei requisiti richiesti da parte dei propri affiliati per tutto il periodo di iscrizione al Registro, inserendo eventuali variazioni ovvero richiedendo direttamente all’ente sportivo dilettantistico interessato di integrare i dati e/o la documentazione.
  • 2) L’iscrizione di un ente sportivo dilettantistico nel Registro ne certifica la natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta, per tutti gli effetti che l’ordinamento collega a tale qualifica. 
  • 3) Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, con le modalità indicate dal Dipartimento per lo Sport. Nel Registro è prevista una sezione dedicata.
  • 4) Gli Organismi sportivi, titolari dei dati degli affiliati e tesserati per le proprie finalità istituzionali, inseriscono i dati nel Registro in attuazione del D.lgs. n. 39 del 2021. Il Dipartimento per lo Sport tratta i dati di cui al comma 1 presenti nel Registro per le specifiche finalità previste dal citato D.lgs.n. 39 del 2021 e per le ulteriori proprie finalità istituzionali, quali, a titolo non esaustivo, le finalità di comunicazione, promozione e diffusione dello sport, di indagine e di studio. Il Dipartimento per lo Sport può demandare tali ulteriori trattamenti di cui al precedente periodo alla società “in house” Sport e Salute Spa, anche in qualità di titolare autonomo. Tutti i trattamenti di dati di cui ai periodi precedenti sono in ogni casi effettuati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196 del 2003. 
  • 5) In esecuzione di quanto previsto all’art. 12 del D.lgs. n. 39 del 2021, l’Organismo sportivo di affiliazione ha altresì la responsabilità di comunicare preventivamente ai propri affiliati e tesserati già iscritti che i dati raccolti sono comunicati, per l’assolvimento degli obblighi istituzionali, al Dipartimento per lo Sport ai fini della gestione del Registro, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche. 
  • 6) La procedura di iscrizione al Registro si può basare sull’utilizzo di un sistema informatico di cui gli Organismi sportivi si devono dotare. 
  • 7) Il certificato di iscrizione al Registro viene rilasciato dal Dipartimento per lo Sport su istanza di chiunque vi abbia interesse ed è scaricabile da ciascun iscritto accedendo alla sezione riservata del Registro. 
  • 8) Ad ogni iscritto deve essere obbligatoriamente associato un indirizzo di posta elettronica univoco al quale sono inviate tutte le comunicazioni del Dipartimento per lo Sport, anche per il tramite di Sport e Salute Spa, che si intenderanno così conosciute. 
  • 9) Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo Sport, verificatala sussistenza delle condizioni previste può: a. accogliere la domanda e iscrivere l’ente sportivo; b. rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato; c. richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. 
  • 10) In caso di richiesta di integrazione, l’ente sportivo dilettantistico interessato ha dieci giorni per trasmettere le integrazioni attraverso la piattaforma del Registro. In caso di mancata o incompleta integrazione, il Dipartimento per lo Sport procede come descritto al successivo punto 13. 
  • 11) Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l’iscrizione ha validità dalla data di presentazione della domanda. 
  • 12) I dati presenti nel Registro sono aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione contestualmente alle annotazioni sui propri programmi di gestione affiliazione/tesseramento e sono oggetto di supervisione da parte di Sport e Salute Spa. L’elenco aggiornato degli enti sportivi dilettantistici è trasmesso annualmente al Ministero della Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate. 
  • 13) In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo Sport invita l’ente sportivo ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro. 
  • 14) È data facoltà ai legali rappresentanti degli enti sportivi di trasmettere con apposita dichiarazione, attraverso la piattaforma del Registro, i nominativi di eventuali soggetti delegati a gestire, nel rispetto della normativa, i dati della società, dei suoi tesserati e dei lavoratori sportivi presenti sul Registro. L’ente sportivo dilettantistico assume ogni responsabilità circa l’operato dei propri delegati. Il numero massimo di soggetti delegati non può essere superiore a tre. Inoltre, è data facoltà al Legale Rappresentante di revocare la delega in qualsiasi momento
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Aggiornata il: 14/04/2023