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Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: le regole 2023

Registro attività sportive dilettantistiche: nullità della iscrizione

La nullità e l'annullamento delle iscrizioni ricorrono nei seguenti casi:

  • 1) Sono nulle le iscrizioni al Registro degli enti sportivi dilettantistici che:
    • a. abbiano indicato un codice fiscale oppure un numero di partita IVA non rispondente al vero oppure errato e, in questo secondo caso, non abbiano provveduto a correggerlo entro 7 giorni dalla relativa richiesta; 
    • b. all'esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per lo Sport, attraverso la società Sport e Salute Spa, sui dati e sulla documentazione presente nel Registro o richiesta in sede di attività ispettiva, non risulti dimostrato che l'ente sportivo dilettantistico fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all’art. 5 del presente Regolamento.
  • 2) La nullità dell’iscrizione è dichiarata con provvedimento del Dipartimento per lo Sport e determina la cancellazione dell’ente sportivo dilettantistico con efficacia dalla data dell’avvenuta iscrizione. 
  • 3) Qualora uno o più requisiti siano venuti meno successivamente all’iscrizione e tale mancanza non venga sanata nel termine di sette giorni dalla richiesta del Dipartimento per lo Sport, questi annulla l’iscrizione e dichiara la cancellazione dell’ente sportivo dilettantistico con efficacia dalla data del venir meno del requisito.
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Aggiornata il: 14/04/2023