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Decreto Aiuti ter: le misure per le imprese

DL Aiuti ter: le misure per agricoltura e pesca

Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo  del  gasolio  e  della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della  pesca e alle imprese esercenti l'attività agro-meccanica  di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a  parziale  compensazione  dei  maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di  gasolio  e  benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio  delle  predette attività un contributo straordinario, sotto  forma  di  credito  di imposta, pari al 20 per cento della spesa  sostenuta  per  l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
Il contributo è riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione  alla spesa sostenuta  nel quarto  trimestre solare  dell'anno  2022  per l'acquisto  del  gasolio  e   della  benzina  utilizzati  per il riscaldamento delle serre  e  dei fabbricati  produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31  marzo  2023.

Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla formazione  del  reddito  d'impresa  nè della  base  imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive  e  non  rileva  ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

Il  credito  d'imposta  è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto  anche  della  non concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile dell'imposta regionale  sulle  attività produttive,  non  porti  al superamento del costo sostenuto.
Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli istituti di credito e gli altri intermediari  finanziari,  senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di  due ulteriori  cessioni  solo se  effettuate  a favore  di  banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti  a  un  gruppo  bancario  ovvero imprese di assicurazione 

Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito  a pena di  decadenza  dal  diritto  alla  fruizione  del credito  non  ancora  fruito, inviano all'Agenzia   delle   Entrate un'apposita   comunicazione  sull'importo  del  credito  maturato nell'esercizio 2022.

Il contenuto e  le  modalità di  presentazione della comunicazione  sono  definiti  con  provvedimento  dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in  vigore del presente decreto.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 17/11/2022