Il decreto in oggetto specifica che per:
- «Filiera biologica» si intende l'insieme degli operatori biologici coinvolti nelle fasi della produzione biologica (produzione, preparazione e distribuzione/immissione sul mercato) organizzata con qualsiasi forma giuridica, comprese quelle previste dall'art. 10 della legge 9 marzo 2022, n. 23, che preveda, su base regionale o interregionale, in modo numericamente prevalente risp,etto al totale la partecipazione degli operatori biologici che svolgono attivita' di produzione primaria;
- «Operatore biologico» si intende l'operatore di cui all'art. 3, punto 13), del regolamento (UE) n. 2018/848 inserito nell'elenco di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2049 del 1° febbraio 2012;