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Fondo transizione industriale: domande dal 10.10 fino a esaurimento risorse

Fondo transizione industriale: le domande dal 10.10

I termini e le modalità per la presentazione delle domande per il Fondo per il sostengo per la transizione industriale sono stati stabiliti con il decreto direttoriale del 30 agosto 2023.

In particolare, le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on line attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione del sito web di Invitalia a partire dalle ore 12:00 del 10 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2023. 

Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria. Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Nell’ambito della domanda di agevolazione, l’impresa è tenuta a:

  • dichiarare il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto;
  • allegare uno studio o documento realizzato da soggetti qualificati che definisca lo stato dell’arte dell’unità produttiva, gli interventi da attuare al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali e i risultati attesi a seguito della realizzazione degli interventi;
  • indicare le finalità, tra quelle appena dettagliate nel paragrafo programmi di investimenti ambientali ammissibili, alle quali è destinato il programma di investimento;
  • fornire le ulteriori informazioni e allegare la documentazione indicate con successivo provvedimento del Ministero.

Lo studio realizzato da soggetti qualificati dovrà quindi individuare obiettivi di efficienza del programma proposto, misurabili e monitorabili, nonché i pertinenti indicatori.

L’impresa beneficiaria è tenuta a:

  • avere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento;
  • consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal soggetto gestore, dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell’Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
  • corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal soggetto gestore o dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
  • comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento;
  • adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 125 e seguenti della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni. 
  • mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dalla data di ultimazione dell’investimento, nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata, fatta salva la possibile sostituzione di beni che diventino obsoleti o inutilizzabili;
  • non delocalizzare l’attività economica interessata dall’investimento in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata;
  • non delocalizzare l’attività economica interessata dall’investimento, dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell’ambito territoriale del già menzionato sito, in ambito nazionale, dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata.
Fonte:


Aggiornata il: 12/10/2023