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I rischi del commercio on line da privato: abitualità e presunzione di soggettività IVA

L’abitualità

Quando un contribuente vende un oggetto sta ponendo in essere una operazione che rientra nel perimetro del commercio. Questa vendita, solo se occasionale, potrà essere effettuata da un privato, e fiscalmente dichiarata tra i redditi diversi. Quando l’una (o più) vendita non soddisfa il requisito dell’occasionalità, il contribuente sarà attratto all’esercizio dell’impresa ed obbligato ad assolvere gli adempimenti IVA.

Il requisito della occasionalità non si risolve nel numero delle vendite né nei loro importi, più o meno elevati che siano, ma deve essere inquadrato nel più complesso e generale comportamento tenuto dal contribuente, che deve essere tale da non poter essere considerato commercio abituale. Queste considerazioni sono generali e valgono sempre, ma entrando nello specifico delle vendite effettuate su internet attraverso i marketplace, il contribuente deve tenere presente che questi siti, attraverso i profili dei venditori, registrano e raccontano il comportamento degli utenti; motivo per cui il contribuente dovrà stare attento al proprio comportamento perché questo potrebbe raccontare qualcosa che diverge dalle intenzioni dell’utente, anche in buona fede.

La sentenza numero 280, del 25 settembre 2020, della CTR del Molise è entrata proprio nel merito di quali fossero le circostanze utili a ricondurre all’abitualità il commercio effettuato, nel caso specifico, tramite Ebay: la mancanza di professionalità e di competenze informatiche sono state considerate non rilevanti per tale qualificazione, per la quale ha invece avuto differente peso la titolarità del profilo, il costante utilizzo dello stesso, l’indicazione, sulle fatture emesse dal sito, del codice fiscale del contribuente.

Le cessioni effettuate in questo contesto, sono state considerate ricavi (redditi di impresa, nello specifico) sottratti a tassazione, a prescindere della mancanza di un profilo organizzativo, che non è determinate per la specifica natura del commercio effettuato.

Il contribuente, non esercente attività d’impresa, che vorrà vendere qualcosa come privato cittadino, su questa tipologia di siti internet, oggi, dovrà premurarsi di accertarsi che le transazioni effettuate non possano configurare l’abitualità e la continuità, oltre che dichiarare fiscalmente i relativi redditi tra i redditi diversi.

Fonte: Commissione tributaria Regionale


Aggiornata il: 11/05/2021