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I rischi del commercio on line da privato: abitualità e presunzione di soggettività IVA

La presunzione di soggettività IVA

Ancora più spinosa è la problematica sul tema, sollevata dalla sentenza numero 498 dell’11 febbraio 2021 della CTR Puglia, in base alla quale, in mancanza di prova contraria da parte del contribuente, in una situazione del genere (di un privato a cui viene contestata l’abitualità del commercio elettronico effettuato tramite Ebay), è legittimo l’accertamento induttivo, per omessa contabilizzazione dei ricavi, basato sulle cosiddette presunzioni supersemplici, grazie alle quali l’Agenzia delle Entrate può portare a tassazione tutte le operazioni effettuate dal contribuente, considerandole presuntivamente tutte imponibili IVA, basandosi sul prospetto delle vendite presente sul portale.

L’utilizzo di questa modalità di ricostruzione dell’imponibile e, di conseguenza, delle imposta dovute, che non riconosce costi d’acquisto per i beni venduti, appare molto punitivo per il contribuente, ma giustificato, secondo la CTR Puglia, dalla mancanza di prova contraria da parte del contribuente, elemento che dimostrerebbe un comportamento non collaborativo e non in buona fede.

La particolare gravosità del metodo utilizzato per la ricostruzione del reddito, oltre che l’onere della prova contraria, dovrà fare ulteriormente riflettere il contribuente, privato cittadino, che effettua questo tipo di cessioni, sull’opportunità di essere in grado di dimostrare la liceità e la buona fede del proprio comportamento.

Fonte: Commissione tributaria Regionale


Aggiornata il: 11/05/2021