Come già avvenuto con le precedenti proroghe, il decreto Sostegni-bis interviene sull’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, norma di riferimento per i termini di versamento delle cartelle già notificate prima dell’emergenza Covid 19.
La sospensione dell’obbligo di pagamento, già operativa dall’8 marzo 2020 (o dal 21 febbraio per i residenti nelle zone rosse di cui all’allegato 1 al d.p.c.m. 1° marzo 2020) fino al 30 aprile 2021, è ora estesa fino al 30 giugno 2021. Conseguentemente, in base a quanto previsto dallo stesso articolo 68 del d.l. 18/2020, i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 luglio 2021 (con possibilità, come precisato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione in una delle faq pubblicate, di chiederne la dilazione).
Sono interessate dall’intervento le scadenze di pagamento di:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi (già affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione);
- atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali (dazi doganali e contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero) e della connessa IVA all'importazione;
- ingiunzioni degli enti territoriali;
- accertamenti esecutivi degli enti locali.
Fino al termine indicato, ovvero il 30 giugno, restano inibite anche le azioni esecutive e le notifiche delle cartelle di pagamento e sospesi i termini di prescrizione e decadenza.