Le risorse finanziarie disponibili, previste dal «Fondo per l'agricoltura biologica» vengono destinate ai soggetti proponenti secondo la seguente ripartizione:
- a) il 40% e' destinato a finanziare interventi proposti da filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende;
- b) il 30% e' destinato a finanziare interventi proposti da associazioni biologiche;
- c) il 30% e' destinato a finanziare interventi proposti da distretti biologici/biodistretti.
L'intensita' delle agevolazioni sara' stabilita nei singoli provvedimenti nel rispetto delle percentuali massime previste dagli articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014.
In ogni caso, ai sensi degli articoli. 21 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014, l'intensita' di aiuto non supera il 100 % dei cost ammissibili. In relazione agli aiuti per servizi di consulenza di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo dell'aiuto e' limitato a euro 1.500,00 per consulenza.