Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Definizione agevolata avvisi bonari: sanzioni al 3%

Definizione agevolata avvisi bonari con sanzoni al 3%: istruzioni

Il comma 153 stabilisce che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste:

  • dagli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973
  • e 54-bis del DPR n. 633 del 1972,

possono essere oggetto di definizione agevolata, consistente nella riduzione al 3 per cento (rispetto al 10 per cento ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo. 

Rientrano nella definizione agevolata: 

a) le comunicazioni per le quali il termine di pagamento, previsto dall’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata5 ; 

b) le comunicazioni recapitate successivamente alla medesima data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023.

Si sottolienea che per effetto della definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo. 

Per beneficiare della definizione agevolata, è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3 per cento, siano versate, in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti. 

In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione. 

I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Le Entrate specificano che si tratta di 

  • lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni;
  • lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro; 
  • tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva, salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 

Si procede, quindi, all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni calcolate nella misura piena prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 25/01/2023