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Definizione agevolata avvisi bonari: sanzioni al 3%

Estensione piani di rateazione

In merito alla rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, il comma 159 modifica, a regime, la disciplina contenuta nell’articolo 3-bis, comma 1, del d.lgs. n. 462 del 19978 , in base al quale le somme dovute potevano essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. 

Allo scopo di uniformare il numero massimo di rate (venti rate trimestrali di pari importo) in cui può essere suddiviso il pagamento dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi, viene quindi prevista la soppressione delle parole «in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro». 

Ne consegue che, indipendentemente dall’importo della comunicazione, il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.

Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali. Si riporta di seguito un esempio di estensione per un piano di rateazione in corso.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 25/01/2023