Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Registro imprese del legno: dal 16 gennaio le iscrizioni 2023

Registro imprese del legno: iscrizione su delega

L’iscrizione può avvenire, su delega formale dell’avente obbligo, da professionisti o organismi di supporto alle attività imprenditoriali. 

L'iscrizione è considerata completata solo dopo:

  • aver compilato i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica 
  • aver effettuato il pagamento della quota dovuta per la registrazione con pagoPA oppure con bollettino postale.

In questo ultimo caso il bollettino postale dovrà essere caricato nella procedura di registrazione. 

Si sottolinea che all’atto dell’iscrizione l’operatore o il suo legale rappresentante (se impresa o ditta individuale) è tenuto a fornire informazioni inerenti a: 

  • denominazione, forma giuridica, ragione sociale, sede legale, recapiti comprensivi di indirizzi di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata, codice fiscale e partita IVA; 
  • dati anagrafici del legale rappresentante; 
  • con riferimento al legno o ai prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010:
    • denominazione commerciale e tipologia inclusa nell’allegato al regolamento (UE) n. 995/2010, identificati attraverso il codice di nomenclatura combinata (codice TARIC), 
    • provenienza e origine, riferite rispettivamente a nazione estera o regione italiana da cui provengono il legno o i relativi prodotti derivati prima dell’immissione nel mercato UE e a nazione estera o regione italiana in cui il legno è stato tagliato e raccolto,
    • quantità annuale commercializzata espressa in Kg, inclusa quella lavorata ai fini commerciali, e, se disponibile controvalore in euro. 
  • nella sezione “Attività” si dovrà dichiarare:
    • se si tratta di legno nazionale o legno importato e, per ogni codice merceologico con una specifica provenienza e specifica origine del prodotto legnoso
    • la quantità totale in kg effettivamente commercializzata, ossia immessa per la prima volta sul mercato UE, nell’anno precedente a quello di iscrizione. Qualora ad esempio un operatore importi prodotti con lo stesso codice merceologico da diversi paesi extra UE, dovrà inserire più attività corrispondenti a tutti i paesi di provenienza, indicando le relative quantità annuali totali, anche se il codice merceologico risulta essere il medesimo.
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 16/01/2023