I Piani di decarbonizzazione industriale devono prevedere in alternativa la realizzazione di:
- un progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale per l’uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio in processi industriali (Capo II Decreto Direttoriale), eventualmente abbinato, in modo connesso e funzionale in relazione all’obiettivo comune del Piano di decarbonizzazione industriale da realizzare, a un progetto di investimento per la produzione di idrogeno rinnovabile;
- un progetto di investimento che preveda l’uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio in processi industriali (Capo III del Decreto Direttoriale), eventualmente abbinato, in modo connesso e funzionale in relazione all’obiettivo comune del Piano di decarbonizzazione industriale da realizzare, a:
- un progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale per l’uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio;
- un progetto di investimento per la produzione di idrogeno rinnovabile;
- un progetto di investimento per la produzione di idrogeno rinnovabile in sostituzione di idrogeno grigio (Capo IV Decreto Direttoriale).
Ogni progetto deve prevedere costi e spese ammissibili non inferiori a 500 mila euro.
Il piano di decarbonizzazione deve essere ultimato entro 36 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni e comunque entro e non oltre l’11 maggio 2026, se antecedente.
Il piano di decarbonizzazione deve rispettare il principio DNSH (Do No Significant Harm).