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Bonus ristrutturazione alberghi, terme e strutture turistiche prorogato 2020-2021

Bonus ristrutturazione strutture turistico-alberghiere: le imprese interessate

Le imprese alberghiere interessate dal credito d'imposta di cui all'art. 10 del D.L. n. 83/2014 sono quelle esistenti al 1° gennaio 2012 che effettuano interventi di ristrutturazione sulla struttura alberghiera. 
Per "struttura alberghiera" deve intendersi una struttura aperta al pubblico, composta da non meno di 7 camere per il pernottamento degli ospiti, a gestione unitaria e con servizi centralizzati, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Sono strutture alberghiere:
  • gli alberghi;
  • i villaggi-albergo;
  • le residenze turistico-alberghiere,
  • gli alberghi diffusi;
  • le strutture individuate come "alberghiere" dalle specifiche normative regionali.

Sono ammessi all'agevolazione anche gli agriturismi .

Attenzione va prestata al fatto che la Legge di bilancio 2018 ha esteso la platea dei beneficiari del bonus, comprendendo anche gli stabilimenti termali ai sensi dell'articolo 3 della Legge 323/2000. In base a tale norma, i requisiti per essere considerati stabilimenti termali sono i seguenti:

  • gli stabilimenti risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
  • gli stabilimenti utilizzano, per finalita' terapeutiche, acque minerali e termali, nonche' fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprieta' terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  • gli stabilimenti sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  • gli stabilimenti rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni

Il decreto di agosto precisa che sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all’aria aperta.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 13/08/2020