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Bonus ristrutturazione alberghi, terme e strutture turistiche prorogato 2020-2021

Bonus ristrutturazione alberghi: come e quando richiederlo

Il decreto di agosto prevede che entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, verra' aggiornato e adeguato alle nuove norme l’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Attualmente la procedura per richiedere il bonus era la seguente:

il legale rappresentante deve registrarsi presso il Portale dei Pagamenti.

Una volta attivata la pratica relativa alla "TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE" il soggetto può procedere a compilare l'istanza.

Le ultime date previste per la richiesta del bonus sono state per la compilazione dalle ore 10:00 del 21 febbraio – alle ore 16:00 del 21 marzo 2019 e per l'invio attraverso il Click day,  dalle ore 10:00 del 3 aprile – alle ore 16:00 del 4 aprile 2019.

FASE PREPARATORIA

PREVENTIVA REGISTRAZIONE  DEL LEGALE RAPPRESENTANTE AL PORTALE MIBACT

+ COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELL'ISTANZA SUL PORTALE STESSO (spese 2018)

ore 10:00 del 21.02.2019 -

ore 16:00 del 21.03.2019

FASE CONCLUSIVA

INVIO TELEMATICO DOMANDE BONUS RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI

(tramite il Portale dei Procedimenti del Mibact) SPESE 2018

CLICK DAY:

ore 10:00 del 03.04.2019 -

ore 16:00 del 04.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risorse vengono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino al relativo esaurimento.

Per l’attuazione del presente articolo il decreto di agosto autorizza la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. 

La domanda per il bonus ristrutturazione alberghi deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e deve contenere le seguente informazioni:

  • il tipo di interventi, il costo dei singoli interventi ed il costo complessivo;
  • l'attestazione di effettività delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
  • il credito d'imposta spettante;
  • gli estremi dei titoli abilitativi acquisiti, in ragione delle singole tipologie degli interventi svolti.

Contestualmente alla domanda, le imprese devono anche presentare al Mibact, a pena di inammissibilità:

  • la dichiarazione dell'imprenditore che elenchi i lavori effettuati;
  • l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle relative spese;
  • la dichiarazione relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti;
  • titoli abilitativi acquisiti.

La documentazione può essere presentata mediante posta elettronica certificata, ovvero altro canale telematico indicato con pubblica comunicazione dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Se la documentazione contiene elementi non veritieri o è incompleta, il diritto al credito d’imposta è revocato. Lo stesso accade in caso di accertata insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi. Per l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il ministero provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, fatte salve le eventuali conseguenze civili e penali.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 13/08/2020