Dal 2017 è stata introdotta la possibilità di frequentare, al posto della pratica, un corso di formazione organizzato o accreditato presso l'ordine professionale, con esame finale. Il regolamento è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 7 del luglio 2016 (Vedi allegato). I corsi approvati sono elencati in una apposita sezione del portale istituzionale del CNDCEC.
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La durata di tali corsi deve essere almeno di 350 ore , per un massimo di 6 mesi. Si ha comunque la possibilità di anticipare tale semestre formativo durante il normale corso di studi. Non sono ammessi corsi in modalità e -learning.
Il tirocinio consente a coloro che hanno conseguito un titolo di laurea all’esito di un corso in convenzione (con relativa maturazione dei prescritti crediti) l’esonero dalla prima prova scritta d’esame di Stato per l'abilitazione alla professione.
E ' comunque richiesta l' iscrizione nei registri del tirocinio tenuti dall’Ordine;
Una volta conclusi i 6 mesi il tirocinante è tenuto a consegnare alla segreteria dell’Ordine l’attestato del corso e del superamento dell’esame finale.
All’esame finale sono ammessi i tirocinanti che hanno frequentato almeno il 90% delle lezioni.
L'esame che consiste in una prova scritta ed in un colloquio orale. La prova scritta dura 4 ore e sarà incentrata sulle materie economico-giuridiche.
La prova orale equivarrà ad un colloquio sulla prova scritta e sulla deontologia professionale. Per superare l’esame finale dei corsi di formazione il tirocinante deve ottenere un punteggio di almeno 24 punti sui 40 resi disponibili dalla commissione.