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Riduzione del cuneo fiscale: a chi spetta e quanto

Detrazione per lavoro dipendente e assimilato

La nuova, ulteriore detrazione per lavoro dipendente e assimilato spetta ai titolari di:

  •  Redditi di lavoro dipendente  con esclusione di Pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati.
  •  Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, del Tuir) ad esempio, le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b)), i redditi derivanti da borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale (lett. c)), o da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis)).

La detrazione, in ogni caso, spetta se il reddito complessivo del lavoratore è pari agli importi indicati nella seguente Tabella  e va rapportata alle prestazioni rese nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo, per beneficiare della nuova ulteriore detrazione per lavoro dipendente e assimilato, si prevede espressamente che lo stesso debba essere considerato:

  • al lordo della eventuale quota esente (D.L. n. 78/2010), per docenti e ricercatori residenti  e D. Lgs. n. 147/2015, per lavoratori così detti “impatriati).
  • al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

  ULTERIORE DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO 

in vigore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020

REDDITO COMPLESSIVO ANNUO

DETRAZIONE ANNUA E FORMULA DI CALCOLO

a)

Oltre 28.000,00

e fino a 35.000,00

480,00 + [120,00 × (35.000,00 – Reddito complessivo) : 7.000,00]

b)

Oltre 35.000,00

e fino a 40.000,00

480,00 × [(40.000,00 – Reddito complessivo) : 5.000,00]

Nel caso previsto alla lettera a), a seconda del reddito complessivo, l’importo di 480,00 euro annui è aumentato di una somma variabile, ottenuta con la formula indicata nella tabella.

Nel caso previsto nella lettera b), invece, per determinare l’importo della detrazione effettivamente spettante, si dovrà risolvere il rapporto matematico indicato nella formula e moltiplicare il risultato ottenuto (“rapporto di detrazione”, da assumere nelle prime quattro cifre decimali) per la corrispondente detrazione “teorica”.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 06/10/2021