Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore di nuova costituzione possono acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione al RUNTS secondo quanto previsto dall’art 16 del decreto106/2020
- il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo dell’associazione o fondazione di terzo settore o l’atto di pubblicazione del testamento con il quale si dispone una fondazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione, comprese le norme specifiche del terzo settore e la sussistenza del patrimonio minimo necessario per acquisire la personalità giuridica
- entro venti giorni dalla ricezione deposita l’atto e ulteriore documentazione e ne chiede l’iscrizione al registro unico nazionale
- l'ufficio del RUNTS, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro specificando il possesso della personalità giuridica.
Per queste tipologie di enti qualora il notaio non ritenga
- la sussistenza dei requisiti per la costituzione
- la sussistenza del patrimonio minimo
entro 30 giorni ne darà comunicazione motivata ai fondatori o agli amministratori affinché entro ulteriori 30 giorni dalla comunicazione ricevuta possono domandare direttamente all'ufficio di disporre l'iscrizione nel RUNTS.
Qualora l'ufficio competente del RUNTS non richieda ulteriori documenti a integrazione entro i 60 giorni successivi la richiesta di iscrizione si intenderà negata.