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Parrocchie escluse dal superbonus

La risposta dell’agenzia delle entrate

L’agenzia delle entrate per contro esprime diniego alla soluzione proposta dal contribuente, non tanto per i requisiti oggettivi dell’immobile, i quali sono rispettati, quanto per i requisiti soggettivi del committente, cioè l’ente parrocchiale.

Gli elementi determinanti il diniego sono i seguenti. 

  • L’art. 119, co. 9, lett. d-bis), DL 34/2020 stabilisce che il 110% si applica ad ONLUS, OdV, ed APS iscritte negli appositi registri tenuti secondo la normativa vigente.
  • Per detti soggetti, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al superbonus siano effettuati sull'intero edificio o sulle singole unità immobiliari.

L’ente parrocchiale non rientra fra i soggetti previsti dall’art. 119, co. 9, lett d-bis) in quanto non espressamente tra i soggetti beneficiari del superbonus. 

Diversamente potrà beneficiare del superbonus solo per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condòmini. 

Resta ferma comunque la possibilità di poter accedere, come vedremo poco più avanti alla detrazione che garantisce il 65% relativo al risparmio energetico.

Fonte: Agenzia delle Entrate


Aggiornata il: 09/01/2021