Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Riforma giustizia civile: analisi delle novità

Incentivi fiscali per la procedura di mediazione e della negoziazione assistita.

L’ambito ADR (alternative dispute resolution) è il primo ad essere trattato dal disegno di legge, ed il primo blocco di princìpi e criteri direttivi riguarda il riordinano e la semplificazione della disciplina degli incentivi fiscali afferenti a tali procedure stragiudiziali, prevedendo:

  • l’incremento della misura dell’esenzione dall’imposta di registro di cui all’articolo 17, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010;
  • la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d’imposta di cui all’articolo 20 del d.lgs. n. 28/2010, e il riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al compenso dell’avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali;
  • l’ulteriore riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al contributo unificato corrisposto dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell’accordo di mediazione; 
  • l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; 
  • la previsione di un credito d’imposta in favore degli organismi di mediazione, commisurato all’indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 
  • la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione; 
  • un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato.

TUSC. La delega racchiuderebbe anche un’opera di armonizzazione della normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge (ad eccezione dell’arbitrato), al fine di raccogliere tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC).

Estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione. In via preventiva, la mediazione cd. obbligatoria dovrebbe essere estesa a plurimi ambiti negoziali, quali contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura, fermo restando il ricorso all’ADR previsto da leggi speciali e fermo restando che, quando l’esperimento del procedimento di mediazione risulta condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le parti devono essere assistite da un difensore e la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo e che, in ogni caso, lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. In conseguenza di questa estensione, il Governo dovrà rivedere la formulazione del comma 1-bis dell’articolo 5 del d.lgs. n. 28/2010. 

Procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo. Nell’esercizio della delega, il Governo, in ipotesi di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, dovrà individuare la parte onerata dal presentare la domanda di mediazione, come anche definire il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità. 

Partecipazione delle parti. Anche in considerazione dei numerosi interventi giurisprudenziali in tema di partecipazione personale delle parti, tra i principi ed i criteri direttivi, vincolanti nell’esercizio della delega, compare il riordino delle disposizioni nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, l’effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando gli effetti della mancata partecipazione alla procedura di mediazione.

Delegati dalle parti. Viene contemplata la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia, come anche la previsione che le persone giuridiche e gli enti partecipino al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della contesa.

Rappresentanti delle amministrazioni pubbliche. Il testo indica che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale, non può dar luogo a responsabilità contabile per i rappresentanti delle p.a., salva l’ipotesi in cui sussista dolo o colpa grave (negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti).

Amministratore del condominio. Dovrebbe venire legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, e il Governo dovrà prevedere che l’accordo di conciliazione, riportato nel verbale, o la proposta del mediatore, siano sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale che delibera con le maggioranze ex articolo 1136 c.c. e che, in ipotesi di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa, o la proposta del mediatore non approvata.

Relazione dell’esperto. Quando il mediatore procede ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 28/2010, sussisterà la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell’esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice.

Formazione ed aggiornamento dei mediatori. Dovrebbe essere implementata, anche prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea in discipline giuridiche, possano essere abilitati a svolgere l’attività di mediatore dopo aver conseguito un’adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico.

Enti abilitati a costituire organismi di mediazione. Si intende potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l’abilitazione a costituire gli organismi di mediazione (di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 28/2010) e le modalità della loro documentazione per l’iscrizione nel registro previsto dalla legge.

Responsabile dell’organismo di mediazione. Si prevede la riforma dei criteri di valutazione dell’idoneità del responsabile dell’organismo di mediazione, come anche degli obblighi del responsabile dell’organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell’ente di formazione.

Mediazione demandata dal giudice. Dovrebbe essere convogliata in un regime di collaborazione fra gli uffici giudiziari, le università, l’avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio, che consegua stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione. Agli stessi fini il Governo dovrà prevedere l’istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione, o comunque mediante accordi conciliativi, al fine della valutazione della carriera dei magistrati.

Modalità telematiche. Dovrà inoltre essere previsto che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, su accordo delle parti, tramite modalità telematiche, e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto.

Controversie individuali di lavoro. Senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell’azione, dovrà essere prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, finanche dai rispettivi consulenti del lavoro, e prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta ex articolo 2113, quarto comma, c.c.

Procedura di negoziazione assistita. Dovrà essere semplificata, anche prevedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal CNF.

Attività di istruzione giudiziale. Nell’ambito della procedura di negoziazione assistita, dovrà essere previsto che quando la convenzione di cui all’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 132/2014 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 162/2014) la prevede espressamente, sarà effettiva la possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, l’attività istruttoria “di istruzione stragiudiziale”, consistente nell’acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all’articolo 2735 c.c., la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente.

Fonte:


Aggiornata il: 24/09/2021