Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Transfer Pricing: consultazione pubblica per la bozza di Circolare.

La comunicazione del possesso della documentazione

L’esimente sanzionatoria, si applica se il contribuente comunica all’Agenzia delle Entrate il possesso della documentazione idonea entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nella circolare viene affrontato il tema della mancata comunicazione del possesso della documentazione. La bozza infatti prevede la sanabilità per quest’adempimento, con la dichiarazione tardiva e la remissione in bonis.

In caso di dichiarazioni presentate entro i novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione (sia nel caso di tardive, non ancora presentate, che correttive), la comunicazione potrà essere effettuata con tali dichiarazioni (fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste per le violazioni che riguardano la dichiarazione dei redditi). Il Masterfile e la Documentazione Nazionale in questo caso dovranno essere firmati dal legale rappresentante o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale entro la data di effettiva presentazione.

La comunicazione può essere effettuata anche tardivamente (oltre i 90 giorni) attraverso l’istituto della remissione in bonis, ove la violazione non sia stata già constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni verifiche o altre attività di accertamento, ed a condizione che il contribuente: 

  • abbia predisposto la documentazione idonea con l’apposizione della marca temporale, 
  • effettui la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, 
  • versi la sanzione minima prevista dall’art.11, c.1, D.Lgs. n.471/1997 di euro 250.

Può accadere che la dichiarazione, pur essendo stata presentata nei termini previsti o entro i 90 giorni indicando il possesso della documentazione, vada integrata per correggere errori od omissioni che riguardino i prezzi di trasferimento e da cui derivi un maggior imponibile o un minor credito. In tal caso, è possibile presentare la documentazione idonea integrata o modificata, firmata con marca temporale entro la presentazione, nonchè la relativa comunicazione, contestualmente alla dichiarazione integrativa.

Se invece la dichiarazione presentata nei termini previsti o entro i 90 giorni, non conteneva la comunicazione del possesso della documentazione, e viene presentata una successiva dichiarazione integrativa per i medesimi motivi di cui al periodo precedente, occorrerà la remissione in bonis, con il versamento della sanzione prevista in misura fissa. In caso contrario la documentazione prevista non potrà essere integrata, né si potrà effettuare la comunicazione del possesso in dichiarazione integrativa. 

Fonte:


Aggiornata il: 30/09/2021