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Transfer Pricing: consultazione pubblica per la bozza di Circolare.

La Valutazione

Nella valutazione della documentazione idonea, l’Agenzia delle Entrate non sarà vincolata all’applicazione delle esimenti sanzionatorie, qualora nel corso dell’attività di controllo, la documentazione esibita non dovesse presentare contenuti informativi completi o conformi alle disposizioni, pur rispettando la struttura formale prevista. Ciò in quanto il concetto di “idoneità” va assunto sul piano sostanziale e non formale. 

Pertanto, in caso di utilizzo strumentale dell’esimente da parte del contribuente, con effettuazione della comunicazione e successivo riscontro in sede di controllo della mancanza di un’idonea documentazione, nella rettifica dei prezzi di trasferimento, verrà tenuto conto di un inasprimento delle sanzioni proporzionato alla gravità.  

Al contrario, in caso di omissioni o inesattezze che non compromettano l’attività di controllo, non verrà disapplicata l’esimente sanzionatoria. E’ il caso ad esempio di operazioni marginali rispetto al totale delle operazioni infragruppo che non pregiudichino l’attendibilità dell’analisi nel suo complesso e la sua correttezza.

Viene precisato infine, che la normativa trova applicazione anche per operazioni aventi ad oggetto royalties ed interessi esentati da imposta alla corresponsione.

Il processo verbale di constatazione degli addetti al controllo dovrà indicare la valutazione della idoneità o meno della documentazione presentata in sede di controllo.

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Aggiornata il: 30/09/2021