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Contributo perequativo: il caso delle dichiarazioni dei redditi correttive e integrative

Le conseguenze sull’istanza

In relazione alla predisposizione dell’istanza occorrerà distinguere due situazioni: che la correzione della dichiarazione:

  • abbia come conseguenza la modifica del risultato economico d’esercizio;
  • non abbia come conseguenza la modifica del risultato economico d’esercizio.

Se il risultato economico d’esercizio non subisce modifiche, in mancanza di impatto sulla quantizzazione del contributo perequativo, in quanto il valore di riferimento rimane valido e invariato, si può presumere che la correzione della dichiarazione non avrà effetti sull’istanza.

Diverso è il caso in cui l’invio della nuova dichiarazione, correttiva o integrativa che sia, abbia come conseguenza la modifica del risultato economico d’esercizio, in quanto il valore dichiarato sull’istanza non coinciderà con il risultato realmente conseguito; in questa situazione si dovranno distinguere altri due casi:

  • l’errore del contribuente comporta un risultato economico d’esercizio minore di quello dichiarato con la prima dichiarazione;
  • l’errore del contribuente comporta un risultato economico d’esercizio maggiore di quello dichiarato con al prima dichiarazione.

Nella prima situazione, il contribuente, avendo in origine e sull’istanza dichiarato un risultato economico d’esercizio minore di quello realmente conseguito, avrà di fatto commesso un errore che va a suo sfavore, dato che il contributo perequativo ha come base di calcolo la differenza tra il risultato del 2019 e quello del 2020; in questo caso, non arrecando svantaggio né all’erario né alla collettività, non potrà essere sanzionato.

Diverso è il caso in cui la correzione della dichiarazione, da parte del contribuente, comporti un risultato economico d’esercizio maggiore.

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Aggiornata il: 03/11/2021