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Contributo perequativo: il caso delle dichiarazioni dei redditi correttive e integrative

L’impianto sanzionatorio

Nel caso in cui la correzione della dichiarazione avvenga dopo l’invio dell’istanza ma prima dell’erogazione del contributo, non è dato sapere se il dato dichiarato sul modello sarà rettificato dai sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate, oppure no; ma, basandosi sulle modalità operative adoperate nel contesto pandemico per questo genere di erogazioni, è possibile che la verifica delle istanze sia solo di tipo formale, rinviando a un momento successivo la verifica della spettanza del contributo e della sua misura.

Se ciò non avviene, nel caso in cui il contributo venga erogato in base al dato dichiarato dal contribuente prima della correzione della dichiarazione, e per effetto di ciò venga erogato un contributo di importo maggiore rispetto a quello effettivamente spettante, entra in gioco l’impianto sanzionatorio previsto dalla normativa.

Il comma 26 dell’articolo 1 del DL 73/2021 sul tema rimanda, “in quanto compatibili”, alle disposizioni previste dal comma 9 dell’articolo 1 del DL 41/2121; questo, a sua volta, rimanda, sempre “in quanto compatibili”, alle previsioni contenute nel comma 12 dell’articolo 25 del DL 34/2020, il quale prevede che “qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante […] l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602”.

Quindi, in definitiva, il contribuente, in questa situazione, dovrebbe attendere l’avviso dell’Agenzia delle Entrate con l’ammontare di contributo non spettante da restituire, al quale saranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti per il versamenti effettuati in ritardo o omessi.

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Aggiornata il: 03/11/2021