Il contributo economico a fondo perduto previsto per gli anni 2020 e 2021 è:
- pari all'ammontare della spesa sostenuta nell'anno di riferimento e documentata per ciascun punto vendita
- limitato ad un importo massimo di euro 5.000 per ciascun esercente commerciale di vicinato e di media e di grande struttura, ovvero per l'apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi, nel rispetto del limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Per accedere al contributo sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'adeguamento dei locali, quali:
- la progettazione e la realizzazione del punto vendita o dello spazio dedicato;
- l'acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi compreso l'arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato;
- le iniziative di informazione, di comunicazione e di pubblicità dell'iniziativa.
Il decreto del MITE chiarisce che non sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'acquisto o l'igienizzazione dei contenitori e dei prodotti alimentari e detergenti venduti. L'effettività e l'attinenza delle spese sostenute deve risultare da apposita attestazione rilasciata, alternativamente:
- dal presidente del collegio sindacale
- da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali;
- da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- da un professionista iscritto nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro;
- dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Il contributo economico è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale o europea.